Ordinanza n. 373/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/11/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46d.P.R. 597/1973
- art. 34d.P.R. 597/1973
- art. 34d.P.R. 601/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 46 secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche) e dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promossi con
ordinanze emesse il 10 dicembre 1982 dalla Commissione tributaria di
1 grado di Como e il 7 marzo 1986 dalla Commissione tributaria di 2
grado di Grosseto (n. 3 ordinanze), iscritte rispettivamente al n.
187 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 737, 738 e 739 del registro
ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 232 dell'anno 1983 e n. 59/prima serie speciale dell'anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un giudizio instaurato da Amarù Emanuele
e avente ad oggetto la richiesta di rimborso dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche applicatagli sulla pensione privilegiata
ordinaria, la Commissione tributaria di primo grado di Como con
ordinanza del 10 dicembre 1982 (reg. ord. n. 187 del 1983) ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 46,
secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che prevede che
costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni o gli
assegni ad esse equiparati e le indennità e le altre somme di cui
alla lettera e) dell'art. 12 di detto d.P.R.;
che secondo la Commissione la pensione privilegiata ordinaria ha
almeno in parte una funzione risarcitoria, per cui la disposizione
censurata, considerando reddito da lavoro dipendente "l'intera"
pensione, non tiene conto di detta diversità, e di conseguenza, col
sottoporre a imposizione anche la parte risarcitoria, peraltro,
quantitativamente non identificabile, viola gli artt. 3 e 53 Cost. in
quanto parifica situazioni diseguali ed assume quale indice di
capacità contributiva la percezione di somme che non hanno natura
reddituale;
che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il 7 marzo
1986, la Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto del cit. art. 46,
secondo comma, del d.P.R. 597/1973 e 34, primo comma, del d.P.R.
601/1973, nella parte in cui non prevede nemmeno parzialmente
l'esenzione della pensione privilegiata ordinaria dall'imposta sui
redditi delle persone fisiche (reg. ord. n. 737, 738, 739/1986);
che la Commissione di Grosseto analogamente a quella di Como ha
dedotto la diversa natura della pensione privilegiata ordinaria
rispetto a quella normale, ai fini di un'esenzione anche parziale
dall'IRPEF, in ragione di una rilevata natura risarcitoria della
stessa, pur ritenendo che competa al potere discrezionale del
legislatore l'eventuale determinazione dei criteri idonei ad
identificare "la parte risarcitoria";
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata
dall'Avvocatura dello Stato, intervenuta nei giudizi, ad eccezione di
quello promosso con ordinanza del 10 dicembre 1982 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Como, ha chiesto che le proposte
questioni siano dichiarate infondate.
Considerato che dette questioni sono analoghe, talché i relativi
giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
che con le esposte prospettazioni le Commissioni rimettenti
deducono in sostanza la diversità di almeno una parte della pensione
privilegiata ordinaria rispetto a quella normale;
che per poter ritenere la detta eterogeneità ai fini della
richiesta esclusione dall'imposizione sul reddito, è necessario
individuare prioritariamente l'asserita componente risarcitoria, i
cui criteri identificativi, come peraltro riconoscono gli stessi
giudici a quibus, possono essere dettati soltanto dal legislatore
nella sua sfera di discrezionalità;
che pertanto le questioni proposte vanno dichiarate manifestamente
inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma. delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma,
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonché dell'art. 34, primo comma,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 53 Cost., rispettivamente dalla Commissione tributaria di
primo grado di Como e dalla Commissione tributaria di secondo grado
di Grosseto con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte