Ordinanza n. 373/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo
comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa
il 26 febbraio 1991 dalla Corte d'appello di Perugia nel procedimento
penale a carico di Marco Micolic ed altri iscritta al n. 292 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18 prima serie speciale dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel processo d'appello avverso la sentenza di
condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Pretore di
Spoleto nei confronti di Marco Micolic, Guci Alams, Lanka Andriska,
Katica Dimovic ed impugnata dagli imputati, dal difensore e dal
Procuratore della Repubblica di Spoleto, la Corte d'appello di
Perugia, con ordinanza del 26 febbraio 1991 (R.O. n. 292 del 1991),
ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione - la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di
procedura penale "nella parte in cui non consente al pubblico
ministero di proporre impugnazione avverso la sentenza emessa al
termine del rito abbreviato";
che, ad avviso del giudice remittente, l'esclusione - limitata
al solo pubblico ministero - della facoltà di appello avverso la
sentenza di condanna emanata a conclusione del giudizio abbreviato
lederebbe la parità processuale delle parti del giudizio penale, in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
che, sempre secondo il giudice a quo, siffatta "lesione della
parità processuale" tra accusa e difesa non sarebbe giustificabile
né con il carattere speciale e semplificato del rito (che mira solo
a garantire la rapidità del processo) né con la diminuzione
automatica e predeterminata della pena in quanto la giusta pena resta
rimessa alla determinazione esclusiva del giudice e, di conseguenza,
anche del giudice dell'impugnazione;
che, inoltre - a giudizio della Corte remittente - il pubblico
ministero ha comunque interesse alla irrogazione di una pena giusta e
che tale interesse verrebbe negato dalla disposizione denunciata, in
violazione dell'art. 27 della Costituzione;
che, nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata;
Considerato che la questione è identica a quella già dichiarata
infondata da questa Corte con sentenza n. 363 del 1991;
che, in riferimento alla violazione, nella norma impugnata,
degli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'ordinanza di rimessione non
adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, e che
pertanto la questione qui proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura
penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte