Ordinanza n. 373/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge
della Regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10 (Disciplina per
l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), promossi con 2 ordinanze emesse il 2 gennaio
1998 dal pretore di Padova nei procedimenti civili vertenti tra
M.L.Z. e B.F. ed altra e il comune di Padova iscritte ai nn. 102 e
185 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 9 e 13 prima serie speciale dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di B.F. ed altra, nonché gli atti di
intervento del Presidente della Regione Veneto;
Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Uditi l'avv.to Anna Maria Alborghetti per B.F. ed altra e gli
avv.ti Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto.
Ritenuto che il pretore di Padova, nel corso di due distinti
giudizi, con altrettante ordinanze di contenuto sostanzialmente
identico, emesse il 2 gennaio 1998, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione
Veneto 2 aprile 1996, n. 10 (Disciplina per l'assegnazione e la
fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica), come modificato dalla legge regionale 16 maggio 1997, n.
14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1996, n.
10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica"), in riferimento agli
artt. 70, 115 e 117 della Costituzione;
che, ad avviso dei giudici a quibus la norma impugnata disciplina
il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica in applicazione della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (Cipe) del 13 marzo
1995 e stabilisce che detto canone riguarda anche gli alloggi
realizzati o acquistati dai comuni con i fondi previsti, tra le
altre, dalle leggi 15 febbraio 1980, n. 25 e 23 dicembre 1986, n.
899, che hanno rispettivamente convertito il d.-l. 15 dicembre 1979,
n. 629 ed il d.-l. 29 ottobre 1986, n. 708;
che, secondo entrambi i rimettenti, "non paiono rinvenirsi
ragioni di oggettiva incostituzionalità" della disposizione nella
parte in cui stabilisce l'importo del canone di locazione in misura
superiore a quello c.d. "equo" ed il dubbio di legittimità
costituzionale riguarda soltanto "le modalità formali di
introduzione della disciplina";
che, in particolare, a loro avviso, "ove si ritenga che la
delibera del Cipe si applica" anche agli alloggi di cui alle leggi n.
25 del 1980 e n. 899 del 1986, detta delibera sarebbe illegittima e,
pertanto, dovrebbe dubitarsi del potere "di modificare una situazione
normativa deliberata con legge ordinaria e comunque risultante
dall'intervento della Corte costituzionale" e, quindi, della
legittimità costituzionale della norma impugnata,
mentre, diversamente, "ove si ritenga che tale delibera non riguardi
comunque gli alloggi de quibus (argomento che potrebbe essere
sostenuto osservando e confrontando la indicazione degli ambiti di
applicazione, di cui al punto 2 dell'allegato alla delibera ed
all'art. 1.2 della legge regionale Veneto 10/1996)", dovrebbe invece
dubitarsi della legittimità della disposizione regionale proprio
perché essa viola i criteri stabiliti dal Cipe;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente della
Giunta della Regione Veneto, chiedendo, con due distinti atti di
intervento e con le memorie depositate in prossimità dell'udienza
pubblica, che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata, sull'assunto che le argomentazioni svolte nelle ordinanze
di rimessione sarebbero contraddittorie e che la norma impugnata
avrebbe dato corretta applicazione ai criteri fissati dal Cipe,
accogliendo peraltro una nozione di edilizia residenziale pubblica
conforme ai principi enunciati da questa Corte;
che in uno dei due giudizi si sono costituiti i ricorrenti nel
processo principale, i quali, nell'atto di costituzione e nella
memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, hanno
chiesto l'accoglimento della questione, contestando la competenza
della regione nella materia in esame e sostenendo che la norma non
sarebbe comunque rispettosa dei limiti stabiliti nelle norme primarie
e nelle direttive del Cipe.
Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la stessa
questione e, pertanto, va disposta la riunione dei giudizi, perché
siano decisi con un'unica pronuncia;
che entrambi i provvedimenti di rimessione, di contenuto
sostanzialmente identico, prospettano due diverse e contrastanti
questioni;
che, in particolare, i giudici a quibus con una prima
interpretazione, sostengono che la delibera del Cipe, che reca i
criteri in materia di fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, prevederebbe l'applicabilità di detti criteri
anche agli alloggi acquistati o realizzati dai comuni con i fondi di
cui alle leggi n. 25 del 1980 e n. 899 del 1986, e con una seconda,
diversa interpretazione deducono invece che siffatta delibera non
riguarderebbe questi ultimi alloggi;
che i rimettenti sollevano quindi due questioni contrastanti e
sostengono due interpretazioni tra loro incompatibili, in quanto, per
la prima, la norma regionale sarebbe illegittima proprio perché
avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri stabiliti dal Cipe
mentre, per la seconda, sarebbe viziata, dato che si porrebbe in
contrasto con detti criteri, sicché le due prospettazioni risultano
chiaramente avvinte da un legame irrisolto di alternatività;
che questa Corte, con giurisprudenza costante, ha più volte
affermato che sono manifestamente inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale sollevate in termini perplessi e comunque
contraddittori (per tutte, ordinanze n. 458 del 1998; n. 265 del
1998; n. 187 del 1998) e che la risoluzione degli eventuali dubbi
interpretativi è compito del giudice rimettente, al quale spetta
individuare con esattezza l'oggetto della questione, effettuare la
scelta tra le diverse interpretazioni prospettate e proporre la
questione in modo non alternativo;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge
della Regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10 (Disciplina per
l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), come modificato dalla legge regionale 16
maggio 1997, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei
canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), sollevata,
in riferimento agli artt. 70, 115 e 117 della Costituzione, dal
pretore di Padova, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte