Ordinanza n. 373/2000
Altra decisione · depositata il 26/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 223d.lgs. 51/1998
- art. 56legge 479/1999
usata come parametro
citata
- art. 30legge 479/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223 d.lgs.
19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado), promossi con ordinanze emesse il 20 gennaio
2000 della Corte di Assise di Agrigento nel procedimento penale a
carico di Migliore Massimiliano ed altri iscritta al n. 258 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - prima serie speciale - n. 22, dell'anno 2000 e il 20
marzo 2000 della Corte di assise di Palermo nel procedimento penale a
carico di Ganci Raffaele iscritta al n. 293 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -- prima
serie speciale - n. 23, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanze di analogo tenore, la Corte d'assise
di Agrigento e la Corte d'assise di Palermo - rispettivamente in data
20 gennaio 2000 e 20 marzo 2000 - hanno sollevato, con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (Norme
in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) come
modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, nella
parte in cui tale norma non prevede che - anche nei giudizi di primo
grado in corso, instaurati successivamente alla data di efficacia del
d.lgs. n. 51 del 1998 e sino all'entrata in vigore della legge 16
dicembre 1999 n. 479, limitatamente ai reati puniti astrattamente con
la pena dell'ergastolo - l'imputato abbia facoltà di chiedere il
giudizio abbreviato prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale;
che, secondo le argomentazioni del tutto analoghe svolte dai
remittenti, in esito all'estensione di ammissibilità del giudizio
abbreviato anche per i reati punibili con la pena dell'ergastolo ad
opera dell'art. 30 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, la norma
denunciata sarebbe fonte di discriminazione: ciò in quanto, una
volta caducata la preclusione di tipo edittale, nei giudizi di primo
grado in corso alla data di efficacia del citato decreto (2 giugno
1999), allorché non sia ancora iniziata l'istruttoria
dibattimentale, gli imputati avrebbero facoltà di chiedere il
giudizio abbreviato ancorché i reati loro ascritti comportino
l'applicazione della pena dell'ergastolo, laddove, nei giudizi di
primo grado in corso, ma instaurati successivamente alla data
predetta, non vi sarebbe analoga possibilità, anche se - parimenti -
non sia ancora iniziata l'istruttoria dibattimentale;
che, dunque, la mancata previsione, con riguardo ai
procedimenti punibili con la pena dell'ergastolo instaurati
successivamente alla data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998
n. 51, della facoltà per l'imputato di chiedere, sino alla data di
entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479, il rito
abbreviato prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale
realizzerebbe una disparità di trattamento, in quanto la
possibilità di accedere ad un rito alternativo, con le sensibili
diminuzioni sanzionatorie in ipotesi di condanna, verrebbe a
dipendere esclusivamente da un dato temporale assolutamente casuale,
estraneo alle scelte delle parti ed irragionevolmente discriminatorio
rispetto ad imputati che si trovino in identica posizione processuale
(giudizio di primo grado in corso ed istruzione dibattimentale non
ancora iniziata).
Considerato che la legge 5 giugno 2000 n. 144 (conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82,
recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia
cautelare nella fase del giudizio abbreviato") ha apportato sensibili
innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione
sollevata, con lo specifico disposto dell' art. 4-ter comma 2;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici
rimettenti, perché verifichino se la questione sollevata possa
ritenersi tuttora rilevante nei giudizi a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte