Ordinanza n. 373/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/11/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 1d.lgs. 29/1993
- art. 26-septiesd.lgs. 29/1993
- art. 2legge 421/1992
- art. 26-septieslegge 421/1992
citata
- art. 26-septieslegge 285/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
della Regione Campania riapprovata il 4 gennaio 2000 (Modifica al
terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75,
concernente: "Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai
sensi della legge sull'occupazione giovanile del 1 luglio 1977
[rectius, 1 giugno 1977], n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni"), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 22 gennaio 2000, depositato in cancelleria il
1 febbraio 2000 e iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2000.
Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Udito l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con
ricorso notificato il 22 gennaio 2000 e depositato il 1 febbraio
2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio
regionale della Regione Campania nella seduta del 4 gennaio 2000
(Modifica al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 dicembre
1980, n. 75, concernente: "Sistemazione in pianta stabile dei giovani
assunti ai sensi della legge sull'occupazione giovanile del 1 luglio
1977 [rectius, 1 giugno 1977], n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni"), in relazione all'art. 117 della Costituzione,
all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e
all'art. 26-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo
del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285,
sull'occupazione giovanile) [rectius, all'art. 26-septies del
decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla
citata legge n. 33 del 1980];
che, secondo quanto si espone nel ricorso, la legge della
Regione Campania n. 75 del 1980 ha disposto la progressiva immissione
nei ruoli dei giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977
(Provvedimenti per l'occupazione giovanile) e delle norme contenute
nella legge n. 33 del 1980, aventi, secondo quanto afferma
l'art. 26-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, "valore di norme
di principio e di indirizzo per le regioni";
che, più specificamente, la citata legge n. 75 del 1980 ha
prorogato al 31 dicembre di quell'anno i contratti di formazione e
lavoro stipulati in base alle citate leggi n. 285 del 1977 e 33 del
1980, ha istituito la graduatoria unica regionale, le modalità della
sua formazione e i requisiti di iscrizione ad essa, e ha stabilito
che i giovani collocati in graduatoria in seguito al superamento
dell'apposito esame continuassero a svolgere fino all'immissione in
ruolo la propria attività conservando un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, beneficiando del trattamento giuridico dei dipendenti
non di ruolo dello Stato;
che - prosegue il ricorrente - il 28 luglio 1998 il Consiglio
regionale della Campania ha approvato una delibera legislativa che -
nell'intento di rendere omogeneo lo status del personale della
Regione Campania assunto in base alla legge n. 285 del 1977 a quello
dei dipendenti delle altre regioni - ha modificato il terzo comma
dell'art. 5 della legge regionale n. 75 del 1980, prevedendo, in
favore di tale categoria di soggetti, l'applicazione del trattamento
giuridico dei dipendenti "dell'Ente presso il quale prestano servizio
dalla data del superamento dell'esame di idoneità", invece di quello
dei dipendenti "civili non di ruolo dello Stato" previsto nel testo
originario, che riproduceva letteralmente il disposto
dell'art. 26-quater del decreto-legge n. 663 del 1979;
che il Governo ha rinviato in data 6 agosto 1998 la delibera
al Consiglio regionale, rilevando il contrasto con i principi
generali della materia - che non consentirebbero il riconoscimento
dell'anzianità giuridica maturata, né durante il rapporto a tempo
determinato, né durante il rapporto a tempo indeterminato non di
ruolo - della disposta estensione del trattamento giuridico sin dalla
data di superamento dell'esame di idoneità;
che peraltro il 4 gennaio 2000 il Consiglio regionale della
Campania ha riapprovato la legge nel testo rinviato, contro la quale
il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso la questione ora
in esame;
che nel ricorso si ricostruiscono, sulla scorta delle
pronunce della giurisprudenza amministrativa e costituzionale, i
tratti distintivi del rapporto di impiego dei soggetti assunti in
base alle leggi n. 285 del 1977 e n. 33 del 1980, rapporto che
sarebbe articolato in tre distinti momenti: il primo, di "impiego
pubblico a termine", decorrerebbe dall'assunzione fino
all'espletamento degli esami di idoneità; il secondo, di "pubblico
impiego non di ruolo" a tempo indeterminato, si costituirebbe con
l'iscrizione nella graduatoria riservata agli idonei e terminerebbe
con l'immissione nei ruoli; il terzo, di "pubblico impiego di ruolo",
si costituirebbe appunto con la chiamata in ruolo a copertura delle
disponibilità di organico riservate dalla legge;
che, secondo la prospettazione del ricorrente, nessuna
disposizione tiene conto, "nel rapporto successivo, dell'anzianità
maturata nel precedente o nei precedenti rapporti", opinione questa
che sarebbe confortata anche da una decisione del Consiglio di Stato
(Ad. Plen., 7 febbraio 1991, n. 1);
che i principi individuati dalla citata decisione del
Consiglio di Stato sarebbero, ad avviso del Governo, "manifestamente
violati" dalla norma impugnata che, modificando l'art. 5, terzo
comma, della legge della Regione Campania n. 75 del 1980, intende
riconoscere l'anzianità di servizio sin dall'acquisizione
dell'idoneità necessaria per l'iscrizione nella graduatoria, scelta
questa che, ad avviso del ricorrente, da un lato non troverebbe
giustificazione poiché attualmente le graduatorie in questione sono
esaurite, dall'altro non troverebbe legittimazione neppure come
tentativo di rimediare alla disparità di trattamento rispetto ad
analoghi provvedimenti legislativi adottati da altre regioni, i quali
d'altronde sono stati approvati prima della citata sentenza del
Consiglio di Stato;
che, con una memoria depositata in data 8 novembre 2000, si
è costituita in giudizio la Regione Campania.
Considerato che in via preliminare deve essere rilevata
l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione
Campania, avvenuta dopo la scadenza del termine, di carattere
perentorio (sentenza n. 417 del 2000), previsto dall'art. 23, ultimo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
che, quanto all'atto governativo di rinvio, come risulta
dalla narrativa in fatto, esso non indica le norme costituzionali né
quelle statali di principio di cui nel ricorso si lamenta la
violazione, limitandosi a dedurre un generico "contrasto con i
principi della disciplina generale in materia", con richiamo,
altrettanto generico, alla giurisprudenza costituzionale e del
Consiglio di Stato;
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i
motivi di incostituzionalità prospettati nel ricorso devono essere
prefigurati, quantomeno nelle loro linee essenziali o in forma
sintetica, nell'atto di rinvio, per porre la regione in grado di
conoscere i dubbi di costituzionalità sollevati dal Governo, al fine
di poterne tenere conto in sede di riesame e di riapprovazione della
delibera legislativa rinviata (sentenze n. 569 del 2000 e n. 194 del
1997) e che, inoltre, l'anzidetto contenuto minimo dell'atto di
rinvio è necessario, essendo funzionale anche all'esigenza di
consentire il controllo della corrispondenza tra il medesimo e il
ricorso introduttivo del giudizio (sentenze n. 243 del 1996, n. 233
del 1994);
che pertanto, non rispondendo l'atto di rinvio governativo ai
requisiti sopra indicati, deve essere dichiarata la manifesta
inammissibilità della questione in esame (ordinanza n. 162 del
1988).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione
Campania riapprovata il 4 gennaio 2000 (Modifica al terzo comma
dell'art. 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75,
concernente: "Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai
sensi della legge sull'occupazione giovanile del 1 giugno 1977,
n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni"), sollevata, in
relazione all'art. 117 della Costituzione, all'art. 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'art. 26-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dal Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 novembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte