Ordinanza n. 374/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1981 dal
Pretore di Roma, nel procedimento penale a carico di Betti Giorgio ed
altro, iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 25 novembre 1981.
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 i Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che con ordinanza del 3 luglio 1981 il Pretore di Roma ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma, c.p.p., nella
parte in cui impone a chi deve prestare giuramento di stare "a capo
scoperto"; per il dubbio che tale disposizione determini disparità di
trattamento tra i cittadini appartenenti a religioni diverse, violando
il principio di uguaglianza.
Rilevato che l'ordinanza di rinvio non motiva sulla rilevanza della
dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito
né espone i fatti oggetto del giudizio stesso.
Ritenuto, pertanto, che è stata elusa la prescrizione dell'art. 23
legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre i
termini e i motivi della eccezione;
che pertanto la questione è inammissibile, secondo la giurisprudenza
di questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma, cod. proc.
pen., proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte