Ordinanza n. 374/1985
Altra decisione · depositata il 30/12/1985 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1legge 47/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 18 luglio 1984 e riapprovata il 17 ottobre 1984 dalla Regione Lazio
recante "Modifiche e integrazioni della l.r. 2 maggio 1980, n. 28,
relativa a norme sull'abusivismo edilizio e sul recupero dei nuclei
edilizi sorti abusivamente" promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 6 novembre 1984, depositato in
cancelleria il 13 novembre 1984 ed iscritto al n. 39 del registro
ricorsi 1984.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con ricorso in data 4 novembre 1984 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha proposto in riferimento all'art. 117 Cost.,
questione di legittimità costituzionale della legge della regione
Lazio riapprovata il 17 ottobre 1984 ("modifiche ed integrazioni della
legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, recante: 'norme concernenti
l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti
abusivamente'"), in quanto disciplina globalmente il fenomeno
dell'abusivismo edilizio prevedendo ipotesi di sanatoria di carattere
generale, così discostandosi dai principi della legislazione statale
in materia urbanistica, caratterizzata dalla necessaria
conseguenzialità dell'irrogazione di una sanzione, salvo soltanto il
potere del Sindaco di rilasciare, caso per caso, in ipotesi
predeterminate, concessioni edilizie in sanatoria.
Considerato che in seguito alla legge statale sul condono edilizio
28 febbraio 1985, n. 47, la regione Lazio ha emanato la l. r. 21 maggio
1985, n. 76 (recante "modifiche ed integrazioni della legge regionale 2
maggio 1980, n. 28 ed adeguamento alla legge 28 febbraio 1985, n. 47"),
pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" n. 16 del 10 giugno 1985 e non
impugnata, la quale, all'art. 1, esclude l'applicazione delle
disposizioni delle leggi regionali anteriori "in contrasto con le norme
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, attinenti agli oggetti di
competenza statale e con i principi fondamentali in essa stabiliti", e
dunque anche della legge impugnata;
che deve pertanto dichiararsi l'intervenuta cessazione della
materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione
di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio
dei ministri col ricorso di cui in epigrafe (reg. ric. n. 39 del 1984).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte