Ordinanza n. 374/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2942, n. 1, del
codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1979 dal
Tribunale di Genova, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno
1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che I) con ordinanza emessa il 21 dicembre 1979
(notificata il 18 e comunicata il 28 gennaio 1980; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 14 maggio 1980 e iscritta al n. 148
R.O. 1980) nel giudizio promosso, con atto notificato il 17 febbraio
1977, da Ravarotto Rinaldo, quale legale rappresentante in una con la
consorte Canevello Laura del minore figlio Corrado, che aveva
convenuto Antonio Benvenuto, il quale aveva investito il 6 ottobre
1969 il figlio minore Corrado, e la Compagnia di Assicurazione di
Milano, assicuratrice del convenuto per la responsabilità civile,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subìti, l'adi'to
Tribunale di Genova - premesso che i convenuti avevano eccepito
l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento
dei danni, che il reato di lesioni colpose in danno del minore si era
estinto per amnistia il 22 maggio 1970, che l'attore aveva chiesto il
risarcimento del danno alla Compagnia di Assicurazioni di Milano il
26 settembre 1973 e al Benvenuto il 9 settembre 1975, che, non
essendo applicabile alla specie la l. 24 dicembre 1969, n. 990,
l'attore era privo di azione diretta nei confronti della Compagnia
assicuratrice e non poteva quindi ravvisarsi alcun rapporto di
solidarietà tra il Benvenuto e la Compagnia e, quindi, la lettera
inviata alla Compagnia di Assicurazione di Milano sotto la data del
26 settembre 1973 non poteva produrre alcun effetto interruttivo
della prescrizione di guisa che il termine di prescrizione (due anni
dalla lettera 6 ottobre 1971) era già decorso al momento dell'invio
della lettera 9 settembre 1975 - ha giudicato rilevante e, in
riferimento agli artt. 24 e 31 Cost., non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2942 n. 1 c.c.,
per il quale la prescrizione rimane sospesa contro i minori non
emancipati e gli interdetti per infermità di mente per il tempo in
cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla
nomina del medesimo o alla cessazione della incapacità, nella parte
in cui limita la sospensione della prescrizione nei confronti dei
minori non emancipati al periodo in cui gli stessi non siano
rappresentati legalmente; II) avanti la Corte nessuna delle parti del
giudizio a quo si è costituita, ma ha spiegato intervento per il
Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello
Stato, con atto depositato il 3 giugno 1980, nel quale ha argomentato
e concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che la questione è manifestamente infondata perché
non è la denunciata norma che contempla la specie della negligenza
del genitore esercente la potestà sul minore figlio non emancipato;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2942 n. 1 c.c. nella parte in cui delimita
la sospensione della prescrizione nei confronti dei minori non
emancipati al solo periodo in cui gli stessi non siano legalmente
rappresentati, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 31 Cost. con
ordinanza 21 dicembre 1979 del Tribunale di Genova (n. 148 R.O.
1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte