Ordinanza n. 374/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1991 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, alinea b,
comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza
emessa il 22 dicembre 1990 dal Pretore di Bergamo nel procedimento
civile vertente tra Geromel Renata e Lazzaroni Vilia ed altra
iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza del 22 dicembre 1990 il Pretore di
Bergamo ha sollevato - in riferimento all'art. 24 della Costituzione
- questione di legittimità costituzionale in via incidentale
dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito) nella parte in cui stabilisce,
tra l'altro, che per i beni mobili pignorati nella casa di abitazione
del debitore esecutato - l'opposizione di terzo all'esecuzione (ex
art. 619 cod. proc. civ.) non possa essere proposta dal coniuge e dai
parenti ed affini sino al terzo grado del contribuente (nonché dei
coobbligati);
che in particolare il giudice rimettente ritiene che
l'esecuzione fiscale debba conformarsi alle regole dell'esecuzione
ordinaria ed innanzi tutto a quella dell'opposizione di terzo, non
essendo possibile inibire a quest'ultimo - ove versi in rapporto di
coniugio, di parentela o di affinità con il debitore esecutato -
l'accesso alle difese giudiziali;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso
perché la questione venga dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che, questa Corte, con ordinanze n. 283 del 1984, n.
123 del 1986, nonché nn. 191 e 484 del 1989, ha già dichiarato -
anche con riferimento al parametro indicato dal giudice rimettente -
la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52, comma 2, lettera b) d.P.R. 29 settembre
1973 n. 602 nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti ed
affini fino al terzo grado del contribuente di proporre opposizione
di terzo ex
art. 619 cod. proc. civ. per quanto riguarda i beni pignorati nella
casa di abitazione comune;
che in precedenza la medesima questione - avente ad oggetto
l'art. 207, lett. b, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (testo unico
delle leggi sulle imposte dirette) che nel previgente regime della
riscossione delle imposte prevedeva una disciplina del tutto analoga
a quella dettata dall'art. 52 cit. - era stata dichiarata non fondata
con sentenza n. 42 del 1964 e manifestamente infondata con successive
ordinanze (ex plurimis, n. 71 del 1971 e n. 36 del 1974);
che il giudice rimettente - peraltro omettendo di tener conto
della giurisprudenza di questa Corte - non ha addotto motivi nuovi
che possano fondare una diversa decisione;
che pertanto va dichiarata la manifesta infondatezza della
questione sollevata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata,
in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte