Ordinanza n. 374/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/10/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con
ordinanza emessa il 30 gennaio 1991 dal Tribunale di Savona nel
procedimento per la dichiarazione di fallimento della s.d.f. Barberis
Franco e Pé Cinzia, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso di un procedimento per la dichiarazione di
fallimento della società di fatto Barberis Franco e Pé Cinzia,
promosso a seguito dell'istanza della Banca d'America e d'Italia, il
Tribunale di Savona ha sollevato, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
secondo comma (rectius: primo e secondo comma), del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non esonera dal fallimento le
piccole società di persone;
che il Giudice remittente ha ritenuto non manifestamente
infondato il dubbio circa la legittimità costituzionale della norma,
con riferimento alle società di persone (per le quali vige la regola
della responsabilità patrimoniale illimitata dei soci), per la
violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, e per la
disparità di trattamento che verrebbe a prodursi tra le due
categorie di persone (imprenditori individuali e soci delle società
personali che, al pari dei primi, sono illimitatamente responsabili
e, pertanto, esposti al fallimento in via automatica, ai sensi
dell'art. 147, secondo comma, della legge fallimentare);
che, ad avviso del giudice a quo, l'irrazionale disparità di
trattamento si profilerebbe anche con riguardo ai tipi di società, a
seconda che si tratti o meno di società artigianali e, quindi, a
seconda che si superino o meno certi limiti dimensionali dell'impresa
(onde sarebbe ingiustificata la disparità di trattamento tra
l'impresa di piccole dimensioni, quando questa sia organizzata in
forma societaria, e particolarmente nella forma delle società di
persone, e l'impresa organizzata in forma individuale);
che la questione sarebbe rilevante in considerazione della
modesta entità del capitale sociale, delle poche attrezzature
utilizzate e della mancanza di scorte;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 54 del 1991 e con
successiva ordinanza n. 11 del 1993, ha già dichiarato inammissibile
analoga questione;
che l'ordinanza di remissione non contiene nuove argomentazioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte
in cui non esonera dal fallimento le piccole società di persone,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte