Ordinanza n. 374/1999
Altra decisione · depositata il 28/07/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 60d.lgs. 112/1998
- art. 4Locazioni abitative
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge
della Regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10 (Disciplina per
l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio
1998 dal pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra B.S.
ed altri e l'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale, iscritta al
n. 186 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visto l'atto di costituzione di B.S. ed altri nonché l'atto di
intervento della Regione Veneto;
Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Uditi l'avv.to Annamaria Alborghetti per B.S. ed altri e gli avv.ti
Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto.
Ritenuto che il pretore di Padova, con ordinanza del 28 gennaio
1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
18 della legge della Regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10 (Disciplina
per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica), come modificato dalla legge
regionale 16 maggio 1997, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la
fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica"), in riferimento agli artt. 3, 70, 115 e 117 della
Costituzione;
che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata disciplinerebbe
il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica in applicazione ed in conformità della delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) del
13 marzo 1995, stabilendo che detto canone, in determinati casi, può
essere fissato in misura superiore a quello c.d. equo previsto dalla
legge 27 luglio 1978, n. 392, anche se, peraltro, una successiva
deliberazione del Cipe del 20 dicembre 1996 ha eliminato ogni
riferimento alla possibilità di quantificare l'importo del canone di
locazione in misura superiore a quello "equo";
che, ad avviso del rimettente, dovrebbe dubitarsi "del potere di
modificare mediante le deliberazioni del Cipe una situazione
normativa statuita con legge ordinaria, con conseguente
illegittimità della legge regionale che a tali delibere si è
richiamata", anche perché la Regione non è titolare di competenza
legislativa nella materia in esame, con conseguente violazione degli
artt. 70, 115 e 117 della Costituzione;
che, inoltre, secondo il rimettente, la norma denunziata, nella
parte in cui prevede che il canone di locazione di detti alloggi, per
la "area sociale", può essere fissato in misura superiore a quello
"equo", violerebbe anche l'art. 3 della Costituzione, poiché, in
riferimento a detta "area", non sussisterebbe l'esigenza di stabilire
il canone in una misura tale da indurre gli occupanti a liberare gli
immobili;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta della
Regione Veneto, chiedendo, nell'atto di intervento e nella memoria
depositata in prossimità dell'udienza pubblica, che la questione sia
dichiarata inammissibile o comunque infondata, in quanto la norma
regionale avrebbe dato corretta applicazione ai criteri fissati dal
Cipe, i quali sarebbero a loro volta legittimi, anche alla luce delle
modificazioni normative sopravvenute all'ordinanza di rimessione, che
avrebbero confermato la competenza legislativa della Regione nella
materia in esame e non consentirebbero di assumere le norme della
legge n. 392 del 1978 quale valido tertium comparationis;
che nel giudizio si sono altresì costituiti i ricorrenti nel
processo principale, i quali, nell'atto di costituzione e nella
memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, hanno
chiesto l'accoglimento della questione, contestando la competenza
della regione nella materia in esame e sostenendo che le norme
sopravvenute al provvedimento di rimessione conforterebbero il loro
assunto.
Considerato che il pretore di Padova dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Veneto n. 10
del 1996, come modificato dalla legge regionale n. 14 del 1997, in
quanto la disposizione regionale si sarebbe conformata ai criteri di
fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica stabiliti dal Cipe i quali, a loro volta,
sarebbero illegittimi in quanto violerebbero la disciplina stabilita
in norme primarie, mentre la Regione sarebbe priva di competenza
legislativa nella materia in esame;
che, successivamente alla proposizione delle questioni di
legittimità costituzionale, l'art. 60, comma 1, del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112, ha stabilito che "sono conferite alle regioni e agli
enti locali tutte le funzioni amministrative (...) e, in particolare,
quelle relative: (...) e) alla fissazione dei criteri per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati
all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi
canoni";
che, inoltre, l'art. 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.
431, nel disciplinare il canone di locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ha confermato il conferimento delle
funzioni alle regioni attuato con l'art. 60, comma 1, del d.lgs. n.
112 del 1998, ed ha altresì espressamente stabilito che, in attesa
di un apposito atto di indirizzo e coordinamento, "gli attuali
criteri di determinazione dei canoni restano validi fino
all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti dal
presente comma";
che l'art. 14 della legge n. 431 del 1998 ha altresì abrogato le
norme della legge n. 392 del 1978, che disciplinano l'equo canone
(comma 4);
che le norme sopravvenute all'ordinanza di rimessione hanno
determinato un mutamento del precedente assetto della materia de qua
e, quindi, del quadro complessivo nel quale si inscrivono i profili
della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore;
che pertanto la modificazione del contesto normativo di
riferimento impone il riesame della perdurante rilevanza della
questione di legittimità costituzionale da parte del giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte