Ordinanza n. 375/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/11/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 1404/1934
citata
- art. 3legge 1404/1934
- art. 25legge 1404/1934
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 r.d.-l. 20
luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni (Istituzione e
funzionamento per il Tribunale per i minorenni) promosso con
ordinanza emessa il 21 dicembre 1982 dal Tribunale per i minorenni di
Roma, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 dicembre 1982 (comunicata
il 24 e notificata il 26 gennaio 1983; pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 13 luglio 1983 e iscritta al n. 137 R.O. 1983)
sul ricorso proposto da Sparagna Maria Carmina nell'interesse del
minore suo figlio Sparagna Massimiliano, il Tribunale per i minorenni
di Roma ha sollevato d'ufficio e giudicato rilevante e, in
riferimento agli artt. 3 e 25 co. 1° Cost., non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5
r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modifiche nei limiti in
cui non prevede la necessità di un precedente esercizio delle
funzioni nei tribunali minorili da parte dei giudici delle sezioni
per i minorenni delle corti d'appello, e nei limiti in cui non
conferisce alle Sezioni stesse struttura e organizzazione in armonia
con quanto avvenuto successivamente per i giudizi minorili di primo
grado;
che avanti la Corte non si è costituita la parte del
procedimento di merito; ha invece spiegato intervento per il
Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura Generale dello
Stato con atto depositato il 3 luglio 1983 con il quale ha
argomentato e concluso per l'infondatezza della questione
nell'ipotesi che la si ritenga ammissibile;
Nell'adunanza del 14 ottobre 1987 in Camera di Consiglio il
giudice Andrioli ha svolto la relazione;
Considerato - in disparte i dubbi sulla rilevanza della questione
sollevati dall'Avvocatura erariale - che non rientra nelle funzioni
di questa Corte, ma nel magistero del Parlamento risolvere la
prospettata questione che attiene ad un'eventuale riorganizzazione
degli uffici della giustizia minorile e che, pertanto, la questione
va dichiarata manifestamente inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404 e
successive modificazioni sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e
25 co. 1° Cost., con ordinanza 21 dicembre 1982 del Tribunale per i
minorenni di Roma (n. 137 R.O. 1983).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte