Ordinanza n. 375/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 633, 636 e
639 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
21 febbraio 1991 dalla Corte di appello di Catania nel procedimento
penale a carico di La Guzza Antonino, iscritta al n. 288 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che, con ordinanza del 21 febbraio 1991, la Corte di
appello di Catania, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di
revisione della sentenza con la quale La Guzza Antonino venne
condannato dalla Corte di assise di Catania per il delitto di
omicidio aggravato, ha sollevato, in riferimento all'art. 25 della
Costituzione, questione di legittimità degli artt. 633, 636 e 639
del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevedono che
il procedimento di revisione di una sentenza pronunziata dalla Corte
di assise venga devoluto alla competenza della Corte di assise di
appello del distretto in cui ha sede la Corte di assise di primo
grado", assumendo che, da un lato, il giudizio di revisione, "pur
avendo una sua autonomia rispetto al processo principale", impone "un
riesame nel merito di fatti che hanno formato oggetto di precedenti
valutazioni compiute da altri giudici predeterminati per legge", e
che, dall'altro, la Corte di assise, "per la sua particolare
composizione e per la sua autonomia funzionale rispetto alla funzione
ordinaria.. .. .. deve ritenersi giudice precostituito per legge in
relazione a tutti i reati che sono devoluti alla sua competenza";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, il principio del giudice naturale precostituito per legge non
può ritenersi violato quando, come nella ipotesi oggetto del
presente giudizio, l'organo giudicante venga istituito dalla legge
sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in
vista di singole controversie, sicché la devoluzione alla Corte di
appello del giudizio di revisione non vulnera in alcun modo
l'invocato parametro costituzionale, mentre appare del tutto estranea
al tema la ripartizione delle competenze fra i diversi giudici di
merito, ugualmente precostituiti, avendo questi per definizione già
esaurito nel corrispondente grado di giudizio la sfera di
giurisdizione loro rispettivamente assegnata dall'ordinamento;
e che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 633, 636 e 639 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione,
dalla Corte di appello di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte