Ordinanza n. 375/1992
Altra decisione · depositata il 27/07/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 40legge 374/1991
- art. 41legge 374/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 21 novembre
1991, n. 374, recante: "Istituzione del giudice di pace", promossi
con ricorsi della Regione Trentino Alto Adige e delle Province di
Bolzano e Trento, notificati rispettivamente il 24 e il 27 dicembre
1991, depositati in cancelleria il 2, 3, e 4 gennaio 1992 ed iscritti
ai nn. 1, 2 e 3 del registro ricorsi 1992;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore
Renato Granata;
Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la
Regione Trentino - Alto Adige, Roland Riz per la Provincia di
Bolzano, Valerio Onida per la Provincia di Trento e l'avv. dello
Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che con ricorso depositato in data 2 gennaio 1992 la
regione Trentino-Alto Adige ha proposto questione di legittimità
costituzionale in via principale della legge 21 novembre 1991 n. 374
(Istituzione del giudice di pace) e comunque dei suoi artt. 40, primo
comma, e 41, terzo comma, per violazione degli artt. 94 e 96 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n.
670) e dell'art. 3 Cost.;
che con ricorso depositato in data 3 gennaio 1992 la provincia
di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale della
medesima legge n. 374 del 1991 in tutte le sue disposizioni ed in
particolare negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 39, 40, 41,
41, terzo comma, 42, 44, 47 e 49, per contrasto con gli artt. 8,
cifra 29, 16, primo comma, 89, 94, 95, 96, 103 e 107 del citato
Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione;
che con ricorso depositato in data 4 gennaio 1992 la provincia
di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale degli
artt. 2, secondo comma, 16, 40, primo comma, 41, terzo comma,
nonché, in subordine degli articoli da 17 a 34, 44 e 47, secondo
comma, della citata legge n. 374 del 1991, in riferimento agli artt.
94, 95 e 96 dello Statuto di autonomia e alle relative norme di
attuazione, fra cui in particolare l'art. 28 del d.P.R. 1° febbraio
1973, n. 49, nonché in riferimento agli artt. 3 e 5 della
Costituzione;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi;
che successivamente sia la provincia di Bolzano (a seguito di
delibera dell'11 maggio 1992 della Giunta provinciale, ratificata dal
Consiglio provinciale il 29 maggio 1992), sia la provincia di Trento
(a seguito di delibera dell'11 maggio 1992 della Giunta provinciale,
ratificata dal Consiglio provinciale il 1° giugno 1992), sia la
regione Trentino-Alto Adige (a seguito di delibera del 19 maggio 1992
della Giunta regionale, ratificata dal Consiglio regionale l'11
giugno 1992), hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo
dell'Avvocatura Generale dello Stato ha accettato le suddette
rinunce;
Considerato che i giudizi vanno riuniti per identità di materia;
che la rinuncia ai ricorsi, seguita dalla relativa accettazione,
comporta l'estinzione del processo in applicazione dell'art. 25 delle
norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte