Ordinanza n. 375/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/11/1998 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 59legge 689/1981
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 60 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in
relazione all'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, promosso
con ordinanza emessa il 26 novembre 1997 dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari, iscritta
al n. 127 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che nel processo a carico di un minorenne, imputato del
reato di ricettazione, il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale per i minorenni di Cagliari, ha, con ordinanza del 26
novembre 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e
terzo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimità degli
artt. 59 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione
all'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui
non escludono che si applichino anche agli imputati minorenni le
"condizioni soggettive ed oggettive per la sostituzione delle pene
detentive";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, richiamando l'atto di intervento relativo alla medesima
questione promossa con ordinanza del 13 febbraio 1997 dal Tribunale
per i minorenni di Cagliari.
Considerato che la questione incentrata sull'art. 60 della legge n.
689 del 1981 è manifestamente inammissibile non essendo il reato
nella specie contestato ricompreso fra le esclusioni oggettive
indicate in detto articolo;
che questa Corte, con sentenza n. 16 del 1998, ha già dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre
1981, n. 689, proprio "nella parte in cui non esclude che le
condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle
sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni", e che,
dunque, anche tale questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata dal giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di
Cagliari con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 31 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i
minorenni di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte