Ordinanza n. 375/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1999 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 656Codice di procedura penale
- art. 47Ordinamento penitenziario
- art. 2legge 165/1998
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 47, comma 4,
e 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), come modificata, da ultimo,
dalla legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del codice
di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio
1998 dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari, iscritta al n. 822
del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Cagliari, con
ordinanza emessa il 21 luglio 1998, pervenuta a questa Corte il 21
ottobre 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), come modificato, da ultimo,
dall'art. 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art.
656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni), "nella parte in cui prevede che il
magistrato di sorveglianza cui è rivolta istanza di affidamento in
prova al servizio sociale, se sono offerte concrete indicazioni in
ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione
all'affidamento ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione
dello stato di detenzione e se non vi è pericolo di fuga, può
sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del
condannato fino alla decisione del tribunale di sorveglianza
sull'istanza di affidamento", per contrasto con gli articoli 3, 25,
secondo comma, 27, terzo comma, 101 e 112 della Costituzione; b)
dell'art. 47-ter, comma 1-quater, della predetta legge n. 354 del
1975, aggiunto dall'art. 4 della citata legge n. 165 del 1998, "nella
parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza cui è
rivolta istanza di affidamento in prova al servizio sociale può
disporre l'applicazione provvisoria, nei confronti del condannato,
della detenzione domiciliare qualora, sussistendo i presupposti di
cui al comma 1-bis dello stesso articolo, la pena che il condannato
deve espiare è superiore a due anni, pur essendo inferiore ai limiti
previsti dall'art. 47, comma 1", della stessa legge n. 354 del 1975
in tema di ammissione all'affidamento, per contrasto con l'articolo 3
della Costituzione;
che, ad avviso del remittente, il nuovo comma 4 dell'art. 47
della legge sull'ordinamento penitenziario, che prevede la
possibilità per il magistrato di sorveglianza di sospendere
l'esecuzione della pena e di disporre la scarcerazione del
condannato, in vista di esigenze cautelari che non si
identificherebbero con la necessità di evitare, nell'esecuzione
penale, trattamenti contrari al senso di umanità, contrasterebbe, in
primo luogo, con il principio di indefettibilità della sanzione
penale nei confronti di tutti gli autori dei reati, principio che si
ricaverebbe dal combinato disposto degli articoli 3, 25, 101 e 112
della Costituzione;
che la medesima norma, in secondo luogo, consentirebbe il
verificarsi di risultati illogici e irrazionali in rapporto
all'esigenza di garantire la finalità rieducativa della pena, e
dunque sarebbe in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, in quanto permetterebbe di porre il condannato in stato
di libertà fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, e
dunque per un tempo che potrebbe di fatto essere assai lungo, per la
pratica impossibilità che il tribunale di sorveglianza decida - come
previsto dalla stessa norma - entro il termine di quarantacinque
giorni, ritenuto del tutto inadeguato e comunque privo di sanzione
processuale: con la conseguenza che durante la sospensione verrebbe
meno ogni trattamento, e che a seguito dell'eventuale reiezione
dell'istanza si attuerebbe il trattamento del condannato in modo
frammentario e potenzialmente desocializzante, in contrasto con il
principio di gradualità in tema di esecuzione della pena;
che, inoltre, sempre secondo il giudice a quo, la norma
denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per
la disparità di trattamento che realizzerebbe nei confronti dei
condannati instanti per la concessione della detenzione domiciliare,
ai quali l'art. 47-ter, comma 1-quater, della medesima legge
consente di applicare provvisoriamente, ad opera del magistrato di
sorveglianza, quest'ultima misura alternativa: disparità di
trattamento sia nel senso che i condannati instanti per l'affidamento
al servizio sociale, a differenza di quelli instanti per la
detenzione domiciliare, vengono esposti al rischio dell'attuazione
frammentaria del trattamento nel caso di rigetto dell'istanza da
parte del tribunale, sia nel senso che i condannati instanti per la
detenzione domiciliare verrebbero posti in posizione più
sfavorevole, dal punto di vista dello status libertatis, rispetto ai
condannati instanti per l'affidamento al servizio sociale, cui può
essere concessa la sospensione dell'esecuzione;
che pertanto, secondo l'autorità remittente, il nuovo art. 47,
comma 4, dell'ordinamento penitenziario dovrebbe essere oggetto di
una pronuncia di "totale illegittimità costituzionale" nella parte
in cui esso è applicabile in tema di istanze di affidamento al
servizio sociale, nonché, in forza del rinvio di cui all'art. 50
della stessa legge, in tema di istanze di ammissione alla
semilibertà, dovendosi individuare, invece, l'unica misura
interinale idonea a conciliare i principi esposti, senza conseguire
risultati illogici, nell'ammissione del condannato, in via
provvisoria, alla detenzione domiciliare;
che il giudice a quo prosegue sostenendo che, in base ad una
interpretazione conforme al favor rei si potrebbe invero applicare
provvisoriamente la detenzione domiciliare al condannato instante per
l'affidamento al servizio sociale, in applicazione dell'art. 47-ter,
comma 1-quater, in relazione al comma 1-bis, della stessa legge, ma
che ciò sarebbe possibile solo se la pena da espiare non superi i
due anni (limite per l'applicazione della detenzione domiciliare
"generica" di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis), e non se la pena sia
invece superiore a due anni, ancorché compresa entro i tre anni,
cioè entro il limite massimo di pena che consente, ai sensi
dell'art. 47, comma 1, l'affidamento al servizio sociale;
che pertanto, secondo il remittente, il predetto art. 47-ter,
comma 1-quater, nella parte in cui non consente l'applicazione
provvisoria della detenzione domiciliare ai condannati instanti per
l'affidamento al servizio sociale, la cui pena da espiare sia
superiore a due anni, ma compresa entro il limite di tre anni,
sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per la
ingiustificata disparità di trattamento che si verificherebbe, da un
lato, fra i detenuti instanti per l'affidamento al servizio sociale,
sulla mera base del quantum di pena da espiare, a cui non si potrebbe
attribuire rilievo decisivo, quanto alla meritevolezza di tutela
dell'interesse del condannato alla risocializzazione, se non sulla
base di una valutazione in concreto; dall'altro lato, fra condannati
detenuti con pena da espiare superiore a due anni ma non a tre anni
alla data di entrata in vigore della legge n. 165 del 1998, ai quali
non può applicarsi in via provvisoria la detenzione domiciliare, e
condannati in analoga situazione che si trovassero, al momento in cui
la condanna è diventata definitiva, sottoposti alla misura cautelare
degli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da
eseguire, i quali, in forza del combinato disposto dei commi 5 e 10
dell'art. 656 cod. proc. pen., potrebbero essere ammessi in via
interinale alla detenzione domiciliare;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio,
chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.
Considerato che, ancorché il remittente proponga due distinte
questioni di legittimità costituzionale, relative rispettivamente
all'art. 47, comma 4, e all'art. 47-ter, comma 1-quater,
dell'ordinamento penitenziario, in sostanza le censure prospettate
mirano all'unico risultato di eliminare dall'ordinamento la facoltà,
attribuita al magistrato di sorveglianza dal comma 4 dell'art. 47, di
sospendere l'esecuzione della pena per i condannati detenuti,
instanti per l'affidamento al servizio sociale, sostituendovi la
facoltà di concedere, anche quando la pena da espiare superi i due
anni ma sia compresa nel limite di tre anni, la detenzione
domiciliare: e dunque le questioni possono essere congiuntamente
considerate;
che, in realtà, il remittente formula nei confronti delle norme
legislative in esame una serie di critiche che possono apparire più
o meno persuasive sotto il profilo delle valutazioni di politica
penitenziaria, ma che non sono tali da assurgere a censure, dotate di
qualche consistenza, sul piano della legittimità costituzionale;
che, infatti, i precetti costituzionali invocati, dai quali il
remittente ricava il principio di indefettibilità della pena, non
comportano la inammissibilità di misure cautelari, legislativamente
previste e ragionevolmente giustificate, di sospensione della
esecuzione della pena, anche già iniziata, in attesa della decisione
sulla applicazione di misure alternative che il legislatore
considera, a certe condizioni, strumento da preferire rispetto alla
detenzione in carcere;
che la impugnata norma dell'art. 47, comma 4, dell'ordinamento
penitenziario tende a rendere possibile, anche a chi non abbia potuto
usufruire della sospensione della esecuzione prima del suo inizio, ai
sensi del nuovo art. 656, comma 5, cod. proc. pen., evitare, in
attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, la prosecuzione
della detenzione in carcere per una pena, non superiore a tre anni,
destinata presumibilmente ad essere scontata, a seguito della
decisione medesima, nella forma alternativa dell'affidamento in prova
al servizio sociale: e ciò in presenza dei presupposti tipici di una
misura cautelare, rimessi all'apprezzamento in concreto del
magistrato di sorveglianza, e consistenti nella esistenza di
"concrete indicazioni" circa la concedibilità della misura
alternativa extracarceraria e il pregiudizio derivante
all'interessato dalla protrazione dello stato di detenzione, e sempre
che, inoltre, non vi sia pericolo di fuga; onde la previsione
legislativa della sospensione appare non irragionevolmente
giustificata;
che per sostenere l'illegittimità costituzionale della
previsione, non può invocarsi l'asserita probabilità che i
tribunali di sorveglianza decidano sulle istanze di affidamento al
servizio sociale senza osservare il termine imposto dalla legge, non
potendosi, dalla eventualità di fatto dell'inosservanza, o dalle
difficoltà organizzative che potrebbero esserne alla base, trarre
motivi di censura costituzionale della legge, e non solo, caso mai,
argomenti di critica politica alle scelte del legislatore o alle
mancate misure di adeguamento organizzativo;
che nemmeno sussiste la violazione dell'art. 27, terzo comma,
della Costituzione, non potendosi, manifestamente, considerare in
contrasto con la finalità rieducativa una misura cautelare di
semplice sospensione dell'esecuzione della pena, che si limita a
rinviare nel tempo l'esecuzione medesima; né potendosi ritenere
costituzionalmente preclusa, in forza dell'invocato principio di
gradualità, l'adozione in via interinale di una siffatta misura
sospensiva, nelle more della decisione sull'applicazione di una
misura alternativa alla detenzione;
che le denunciate disparità di trattamento, vuoi fra condannati
instanti per l'affidamento al servizio sociale e condannati instanti
per la concessione della detenzione domiciliare, vuoi fra condannati
a pene superiori e rispettivamente inferiori a due anni, vuoi infine
fra condannati già in carcere per l'esecuzione della pena e
condannati che al momento in cui la condanna è divenuta definitiva
si trovassero agli arresti domiciliari, non integrano violazioni del
principio costituzionale di eguaglianza, trattandosi di situazioni
caratterizzate dalla diversità dei presupposti di fatto e della
configurazione normativa delle differenti misure considerate,
rispetto alle quali il legislatore, nell'esercizio della sua
discrezionalità, ha apprestato discipline a loro volta
differenziate: senza dire che il remittente prospetta a sua volta una
soluzione di assai dubbia logicità quando chiede che venga reso
possibile, attraverso una addizione al comma 1-quater dell'art.
47-ter dell'ordinamento penitenziario, applicare in via provvisoria
la detenzione domiciliare a condannati che, per l'entità della pena
da espiare, non possono vedersi applicare tale misura in via
definitiva (art. 47-ter, comma 1-bis);
che, pertanto, le questioni sollevate appaiono, sotto ogni
profilo, manifestamente non fondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza:
a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47,
comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), come sostituito, da ultimo, dall'art. 2 della legge
27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'articolo 656 del codice di
procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25,
secondo comma, 27, terzo comma, 101 e 112 della Costituzione, dal
Magistrato di sorveglianza di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe;
b) della questione di legittimità costituzionale dell'art.
47-ter, comma 1-quater, della predetta legge n. 354 del 1975,
aggiunto dall'art. 4 della predetta legge n. 165 del 1998,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Magistrato di sorveglianza di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte