Ordinanza n. 375/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice
di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,
dal tribunale di Ravenna con ordinanza emessa il 26 settembre 2000,
iscritta al n. 807 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il tribunale di Ravenna ha sollevato, in riferimento
all'art. 111, quinto comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura
penale, nella parte in cui consente la lettura degli atti assunti nel
corso delle indagini preliminari solo quando ne è divenuta
impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili;
che il giudice a quo chiamato a decidere sull'acquisizione al
fascicolo per il dibattimento del verbale di una "individuazione
fotografica" effettuata da una testimone nell'immediatezza del fatto
per cui si procede, espone che tale atto è "divenuto irripetibile a
causa dell'incapacità della teste di ricordare alcunché in merito
all'esito dello stesso, nonché di focalizzare nella memoria
l'effigie della persona all'epoca riconosciuta";
che tale impossibilità di ripetizione non poteva peraltro
ritenersi "imprevedibile al tempo delle indagini, stante da un lato
l'età già matura della teste e dall'altro il lungo lasso di tempo
che sarebbe verosimilmente trascorso tra il fatto e la celebrazione
del dibattimento";
che la formulazione dell'art. 512 cod. proc.
pen. precluderebbe quindi di disporre la lettura dell'atto,
consentita solo ove l'impossibilità di ripetizione derivi da fatti o
circostanze imprevedibili;
che la norma censurata, in quanto prevede "limiti estranei ed
ulteriori" - in particolare, la "imprevedibilità
dell'irrepetibilità" - all'operatività delle deroghe al principio
del contraddittorio nella formazione della prova, si porrebbe in
contrasto con l'art. 111, quinto comma, Cost., ove si fa riferimento
solo alla "accertata impossibilità di natura oggettiva" della
ripetizione della prova;
che le regole dettate dall'art. 111, quinto comma, della
Costituzione non si limiterebbero infatti a fissare "un contenuto
minimo di garanzia" per l'imputato, sì da consentire al legislatore
ordinario di introdurre ulteriori limiti e condizioni
all'utilizzabilità degli atti, ma sarebbero poste "anche a tutela
dell'interesse all'accertamento della verità, del quale è in primis
portatrice la parte pubblica ovvero a tutela altresì delle altre
parti private che si assumono lese dal reato" le quali avrebbero
quindi diritto ad utilizzare, nei casi consentiti, gli atti formati
fuori del contraddittorio;
che, ad avviso del rimettente, tale opzione interpretativa si
basa sulla constatazione che il principio del giusto processo,
enunciato dall'art. 111 Cost., si riferisce non solo all'imputato, ma
a tutte le parti processuali, ed è conforme alla corretta
individuazione dello scopo del processo penale, ravvisabile
nell'accertamento della verità;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata
infondata, non essendo condivisibile né la premessa interpretativa
circa la prevedibilità dell'impossibilità di ripetizione dell'atto,
né la chiave di lettura che viene fornita della norma
costituzionale.
Considerato che il rimettente muove dalla premessa interpretativa
che nel caso sottoposto al suo esame si versi in una ipotesi di
irripetibilità di un atto assunto nel corso delle indagini
preliminari, al quale - ove si trattasse di impossibilità di
ripetizione per fatti e circostanze imprevedibili - sarebbe
applicabile la disciplina delle letture prevista dall'art. 512 cod.
proc. pen;
che il giudice a quo mostra peraltro di non cogliere la
differenza tra oggettiva impossibilità di ripetizione
dell'assunzione dell'atto dichiarativo (quale potrebbe derivare da
morte, irreperibilità, infermità che determina una totale amnesia
del testimone), rientrante nella sfera di applicazione dell'art. 512
cod. proc. pen., e mera incapacità dedotta dal teste di richiamare
alla memoria il contenuto dell'atto assunto durante le indagini
preliminari, situazione appunto ravvisabile nel comportamento
processuale di un testimone che afferma di non essere in grado di
rispondere perché non ricorda fatti o circostanze riferiti in
precedenza;
che all'evidenza nel caso di specie non si versa in un caso
di oggettiva impossibilità di procedere all'assunzione dell'atto
(con riferimento ad una diversa situazione di fatto, comportante
l'impossibilità di ripetizione per infermità sopravvenuta, e quindi
l'applicabilità dell'art. 512 cod. proc. pen., v. ordinanza n. 20
del 1995);
che quindi, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine
alla prevedibilità dell'impossibilità di ripetizione dell'atto,
l'art. 512 cod. proc. pen., ove interpretato correttamente, non è
applicabile alla situazione presa in esame dal giudice a quo;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata per erroneità del presupposto interpretativo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, quinto comma, della
Costituzione, dal tribunale di Ravenna, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 novembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte