Ordinanza n. 376/1985
Altra decisione · depositata il 30/12/1985 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
citata
- art. 10d.l. 264/1974
- art. 12legge 132/1968
- art. 3d.P.R. 4/1972
- art. 13legge 181/1982
- art. 15legge 181/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato
il 28 maggio 1977, depositato in Cancelleria il 16 giugno 1977 ed
iscritto al n. 11 del Registro 1977 per conflitto di attribuzione sorto
a seguito del provvedimento del Ministro del Lavoro e della Previdenza
sociale in data 21 marzo 1977, n. 8404/G/86/219, relativo alla
sostituzione di un componente del Collegio dei revisori dell'Ente
ospedaliero "SS. Giacomo e Cristoforo" di Massa Carrara.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con ricorso in data 26 maggio 1977, ritualmente
notificato, la regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato avverso il decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale in data 21 marzo 1977 col quale si nominava un
componente del collegio dei revisori di un ente ospedaliero di Massa
Carrara, per pretesa violazione dell'art. 10, primo comma, l.r. Toscana
16 gennaio 1975, n. 6, anche in riferimento alla disciplina posta dal
d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge con l. 17 agosto 1974,
n. 386;
che, in particolare, si nega in ricorso che il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale potesse trarre dall'art. 12, l. 12 febbraio
1968, n. 132 la legittimazione a designare un membro del collegio dei
revisori degli enti ospedalieri, essendo stata quella norma -
nonostante l'esplicito richiamo operatone dall'art. 3, secondo comma,
d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - successivamente superata dal d. l. n.
264 del 1974, convertito in legge con l. n. 386 del 1974, che aveva
ampliato la sfera dei poteri regionali in materia ospedaliera,
"operando al tempo stesso come norma di trasferimento e come
legge-quadro", nel cui ambito era stata dettata la disciplina di
dettaglio di cui all'art. 10, primo comma, l. r. Toscana n. 6 del
1975, prevedente che "il collegio dei revisori degli enti ospedalieri
è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro e da due
rappresentanti effettivi e due supplenti nominati dal consiglio
regionale".
Considerato che l'art. 13, sesto comma, della sopravvenuta l. 26
aprile 1982, n. 181, innovando l'art. 15, secondo comma, l. 23 dicembre
1978, n. 833, ha stabilito che il collegio dei revisori delle unità
sanitarie locali - cui, tra l'altro, sono state medio tempore
trasferite le funzioni degli estinti enti ospedalieri - è "composto di
tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro ed uno
dalla regione";
che, in attuazione di tale norma, l'art. 2 della l. r. Toscana 6
giugno 1983, n. 40 ha stabilito che "il Collegio dei revisori è
composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministero del Tesoro,
uno dal Consiglio regionale ed uno dall'Assemblea dell'Unità Sanitaria
Locale";
che è dunque cessata la materia del contendere, secondo quanto
riconosciuto dallo stesso Presidente della regione Toscana nella
missiva indirizzata alla Corte costituzionale in data 13 novembre 1985.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto
di attribuzione proposto dalla regione Toscana nei confronti dello
Stato con il ricorso di cui in epigrafe (reg. confi. n. 11 del 1977).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte