Ordinanza n. 376/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 635, secondo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 25 giugno 1983 dal Pretore di La Spezia, iscritta al n. 215 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 197 dell'anno 1984;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 giugno 1983 (notificata il
12 e comunicata il 13 del successivo luglio; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18 luglio 1984 e iscritta al n. 215
R.O. 1984) sulle opposizioni proposte nei confronti dell'I.N.P.S. da
Bruno Teresa e da Del Vecchio Carmine e Di Staso Francesco ai decreti
ingiuntivi emessi sulla base delle attestazioni del direttore
provinciale dell'I.N.P.S. di La Spezia, il Pretore di La Spezia ha
giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 635 co. 2° c.p.c. nei limiti in cui prevede che
l'attestazione di un funzionario sia documento idoneo, al fine
dell'emissione del decreto ingiuntivo, per i crediti degli Enti di
Previdenza e Assistenza derivanti da omesso versamento dei contributi
(orientamento interpretativo accolto dalla Corte di Cassazione);
che avanti la Corte si sono costituiti, nell'interesse
dell'I.N.P.S., gli avv.ti Gianni Romoli e Mario Procaccio, giusta
delega in calce all'atto depositato il 14 settembre 1984 argomentando
e concludendo per la dichiarazione di costituzionalità della norma
impugnata e che ha spiegato intervento per il Presidente del
Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 7 agosto
1984 nel quale ha argomentato e concluso per la infondatezza della
proposta questione;
Considerato che le attestazioni dei direttori delle sedi
provinciali dell'I.N.P.S., riguardanti l'ammontare dei contributi
previdenziali dovuti dal datore di lavoro all'Istituto, devono essere
fondate sugli accertamenti eseguiti dai funzionari dell'Istituto
stesso e che, in occasione di tali accertamenti, ove correttamente
eseguiti, il datore di lavoro o il suo rappresentante hanno la
possibilità di formulare osservazioni e contestazioni;
che l'attendibilità riconosciuta, nella fase di cognizione
sommaria, a tutta una serie di atti provenienti dallo Stato o da enti
pubblici creditori trova il suo fondamento nell'esigenza di garantire
a tutte le parti del processo sia attrici che convenute una incisiva
tutela giudiziaria dei propri diritti;
che, per le suesposte ragioni, la norma impugnata non vulnera il
diritto di difesa, né può essere validamente posta a raffronto -
stante la strutturale diversità di situazioni regolate - con la
nuova procedura contenziosa introdotta con la legge 24 novembre 1981,
n. 689;
che in conclusione la questione si appalesa manifestamente
infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 635, 2° comma c.p.c. nella parte in cui
qualifica prove idonee all'emanazione di decreti ingiuntivi gli
accertamenti eseguiti dai funzionari degli enti di previdenza e di
assistenza sull'omesso versamento di contributi, sollevata dal
Pretore di La Spezia con ordinanza del 25 giugno 1983 (n. 215 R.O.
1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte