Ordinanza n. 376/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 429/1982
- art. 2legge 516/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo
comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge con
modificazioni del D.L. 10 luglio 1982 n. 429;
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari), promosso con ordinanza emessa il 7
aprile 1988 dal Tribunale di Teramo nel procedimento penale a carico
di Marchesini Osanna, iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1988
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso del giudizio penale promosso nei riguardi
di un sostituto d'imposta per l'omesso versamento di ritenute sui
redditi di lavoratori dipendenti, il Tribunale di Teramo, con
ordinanza del 7 aprile 1988, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 7 agosto 1982,
n. 516 (rectius: dell'art. 2, ultimo comma, del decreto legge 10
luglio 1982, n. 429 convertito con modificazioni in legge 7 agosto
1982, n. 516), per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto un
duplice profilo;
che, ad avviso del giudice, a quo in primo luogo, la norma
impugnata, nel disporre la irrogazione della sanzione penale per
l'ipotesi dell'omesso versamento delle ritenute effettivamente
operate a titolo di acconto o di imposta sulle somme pagate, non reca
alcuna indicazione circa l'ammontare dell'omesso versamento da cui
far dipendere le conseguenze penali, e quindi non prevede una "soglia
(minima) di punibilità" che è invece prevista dal legislatore nella
ipotesi di cui all'art. 1, secondo comma, nn. 1 e 2 della stessa
legge con riferimento ai casi di omessa fatturazione e annotazione
delle cessioni di beni nelle scritture contabili obbligatorie
prescritte ai fini delle imposte sui redditi e di quella sul valore
aggiunto;
che, pertanto, essendo analoghe le posizioni dei soggetti nelle
richiamate fattispecie, la norma denunciata riserverebbe così un
trattamento irragionevolmente peggiore per una condotta che non può
essere considerata di maggiore gravità rispetto a quelle prese a
raffronto, visto che queste ultime sono state considerate dalla Corte
di cassazione (sez. III penale, sentenza del 24 aprile 1987, ric. Lo
Basso) addirittura come determinanti una sottrazione reale di
imposta, concretamente quantificabile anche ai fini della pena;
che, si soggiunge sotto altro profilo, la norma impugnata, nel
qualificare come delitto soltanto la condotta omissiva del sostituto
d'imposta in relazione alle ritenute operate e non versate,
determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto
ad altre fattispecie di omesso versamento di imposta, che non
sarebbero colpite da sanzioni di eguale gravità, quale quella di
colui che, obbligato al versamento all'erario di somme effettivamente
percepite da terzi a titolo di IVA, non effettui tale pagamento;
che, sempre ad avviso del giudice rimettente, la posizione del
sostituto d'imposta non sarebbe diversa da quella di ogni altro
soggetto tenuto all'adempimento di obblighi tributari, di guisa che,
in relazione alle ipotesi considerate, la discrezionalità del
legislatore nella previsione e nella qualificazione delle fattispecie
criminose non sembrerebbe orientata ai principi fondamentali della
ragionevolezza, della coerenza e della parità di trattamento per
situazioni del tutto analoghe;
che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato, ponendo in rilievo che le situazioni indicate come
termini di raffronto in entrambi i profili non appaiono omogenee con
quella costituente l'oggetto del giudizio principale, onde non
sussisterebbero i presupposti per la ipotizzata violazione del
principio di uguaglianza.
Considerato, in via preliminare, che erroneamente nella ordinanza
di rimessione è denunciato l'art. 2, ultimo comma, "della L. 516 del
1982", mentre agevolmente è possibile desumere che si sia voluto far
riferimento all'art. 2, ultimo comma, del decreto legge n. 429, in
quanto la legge di conversione reca all'art. 2 disposizioni ulteriori
in materia di amnistia per reati tributari, non conferenti con
l'oggetto del giudizio principale;
che il giudice a quo ravvisa il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, sotto un primo profilo, nella ipotizzata
discriminazione che sarebbe dalla norma riservata ai sostituti
d'imposta rispetto ai contribuenti che omettano di fatturare ed
annotare le cessioni effettuate nelle scritture contabili ai fini
delle imposte sui redditi e dell'IVA (art. 1, secondo comma, nn. 1 e
2 dello stesso decreto legge) e, sotto altro profilo, nella
disparità di trattamento che la norma riserverebbe al sostituto
d'imposta, punendo come delitto il relativo comportamento omissivo,
rispetto a tutte le altre ipotesi di omesso pagamento di imposta;
che la stessa norma ora denunciata è già stata più volte
sottoposta all'esame della Corte per profili in parte analoghi e in
parte diversi da quelli evidenziati nella ordinanza di rimessione
oggetto del presente giudizio;
che, in precedenti occasioni (ordinanze nn. 593 e 300 del 1988 e
n. 337 del 1987), questa Corte, richiamando la propria costante
giurisprudenza, ha sempre ribadito che "le scelte discrezionali del
legislatore in materia di sanzioni penali non sono sindacabili nel
giudizio di costituzionalità se non si rivelino irragionevoli";
che, in relazione alla questione ora proposta è da rilevare
che, per quanto concerne il primo dei profili evidenziati, nell'un
caso il legislatore ha inteso colpire comportamenti preordinati
all'evasione tributaria (art. 1, secondo comma, nn. 1 e 2), mentre
nell'altro ha dettato norme punitive di particolare gravità per un
reato omissivo ad effetti permanenti (vedi ordinanze n. 337 del 1987
e n. 300 del 1988) che di per sé già integra una evasione
colpevole;
che pertanto, salvo che il legislatore non reputi di valutare
diversamente la fattispecie, non appare irragionevole la scelta
attuale di non prevedere alcuna causa o "soglia" di non punibilità
per colui che trattenga per sé somme di cui abbia la disponibilità,
pur se derivanti da redditi altrui, e per le quali sussiste a proprio
carico l'obbligo di legge di versarle all'erario;
che, quanto all'ulteriore profilo, è sufficiente osservare che
le fattispecie, pur genericamente richiamate come termini di
raffronto, non sono comparabili con la posizione del sostituto
d'imposta attesa la peculiare funzione di questi nel sistema
tributario, il che esclude la possibilità di un sindacato di
legittimità costituzionale, rientrando solo nella discrezionalità
del legislatore la qualificazione delle fattispecie penali che, nel
limite della ragionevolezza, può essere diversa in presenza di
situazioni differenti;
che pertanto la questione, sotto entrambi i profili, appare
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, del decreto
legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per
agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982, n. 516
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Teramo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte