Ordinanza n. 376/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 452Codice di procedura penale
- art. 422Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio
1991 dalla Corte di assise di Genova nel procedimento penale a carico
di Del Corona Luigi, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che, nella fase degli atti preliminari ad un dibattimento
promosso con rito immediato - dopo che il giudice per le indagini
preliminari competente aveva rigettato la richiesta di giudizio
abbreviato, presentata dall'imputato con il consenso del pubblico
ministero, "perché il giudizio non può essere definito allo stato
degli atti, in quanto appare necessario un approfondimento
dibattimentale in ordine alla congruità del titolo di reato
contestato" - la Corte di assise di Genova ha, con ordinanza del 20
febbraio 1991, sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma,
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458 del
codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il
g.i.p., di fronte alla richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato
ed al consenso del p.m., non proceda al giudizio stesso osservando le
disposizioni per l'udienza preliminare, così come previsto dall'art.
452 comma 2 c.p.p. per il giudizio direttissimo";
e che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, in
presenza della richiesta dell'imputato e del consenso del pubblico
ministero, la dichiarazione d'illegittimità della norma denunciata
comporterebbe la restituzione degli atti al giudice per le indagini
preliminari, perché proceda nei modi previsti dagli artt. 452,
secondo comma, e 422 del codice di procedura penale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
Considerato che, come ammette la stessa ordinanza di rimessione
ipotizzando, in caso di dichiarazione d'illegittimità, la
restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari, il
giudice a quo non potrebbe mai fare applicazione della norma
denunciata, con conseguente irrilevanza della questione;
che, quindi, la questione stessa, così come proposta, deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, dalla Corte di assise di Genova con ordinanza del 20
febbraio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte