Ordinanza n. 376/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 27Costituzione
- art. 7d.P.R. 547/1955
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589, secondo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio
1998 dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di P.M.,
iscritta al n. 823 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il pretore di Ferrara ha sollevato, in riferimento
all'art. 27, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 589, secondo comma, del codice
penale, "limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";
che il rimettente, giudice del dibattimento in un procedimento
nel quale era stato contestato il reato di omicidio colposo, commesso
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro, rileva che, stando al tenore della imputazione, la vittima
era deceduta in data 28 settembre 1995 in conseguenza del
ribaltamento di un trattore sprovvisto della prescritta protezione,
acquistato dall'imputata il 5 marzo 1984 e da questa venduto alla
vittima il 10 marzo dello stesso anno, e afferma che, ove l'addebito
risultasse provato "nei fatti costitutivi", ne conseguirebbe la
condanna dell'imputata;
che, ad avviso del rimettente, se l'imputata fosse riconosciuta
responsabile, le verrebbe addebitato un evento realizzatosi ad oltre
undici anni di distanza dalla condotta contestata, consistente nella
violazione dell'art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
che, sulla base di queste premesse, il giudice a quo dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 589, secondo comma, cod. pen,
in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost., perché, "ove il
reato si connoti come reato a distanza e le violazioni (alle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) quali reati
istantanei" al giudice non sarebbe consentito "di ancorare la
valutazione del disvalore penale del fatto alla volontà colpevole
esteriorizzata nella condotta" e gli sarebbe invece imposto "di avere
riguardo alla verificazione dell'evento".
Considerato che il rimettente dubita della legittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 589 cod. pen., ove è
prevista l'aggravante dell'aver commesso il fatto con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitando l'oggetto
della questione a quest'ultima ipotesi;
che la questione di legittimità costituzionale, pur avendo come
oggetto l'art. 589, secondo comma, cod. pen., concerne in realtà,
per quanto è dato cogliere dalla scarna ordinanza di rimessione,
profili attinenti in via generale all'accertamento del rapporto di
causalità e della colpa nei casi in cui l'evento colposo si sia
verificato a distanza di tempo dalla azione od omissione;
che appare pertanto evidente che i profili di legittimità
costituzionale, prospettati dal rimettente in riferimento all'art.
27, primo comma, della Costituzione si risolvono in problemi di
fatto, attinenti alla ricostruzione della fattispecie sottoposta al
suo esame, quali l'intervento di eventuali fattori interruttivi del
nesso causale, in relazione anche al notevole lasso di tempo tra la
condotta omissiva e l'evento, e l'incidenza degli obblighi imposti al
venditore dall'art. 7 del d.P.R. n. 547 del 1955, ai fini
dell'accertamento della responsabilità colposa;
che, in relazione all'analogo problema della responsabilità
penale per l'inadempimento di obblighi connessi a posizioni, lato
sensu di garanzia nell'ambito di rapporti o organizzazioni complesse,
questa Corte ha più volte avuto occasione di affermare che la
compatibilità delle relative fattispecie con l'art. 27, primo comma,
della Costituzione è assicurata dal principio della personalità
della responsabilità penale, in forza del quale di un fatto
costituente reato risponde solo chi lo ha commesso personalmente e
colpevolmente, sulla base del nesso di causalità materiale tra
l'azione o l'omissione e l'evento e di un nesso psichico sufficiente
a conferire alla responsabilità il connotato della personalità,
desumibili dalla disciplina della parte generale del codice penale in
tema di rapporto di causalità e di colpa (v., ex plurimis sentenze
n. 192 del 1982 e n. 173 del 1976);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 589, secondo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della
Costituzione, dal pretore di Ferrara, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte