Corte costituzionale

Ordinanza n. 377/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1983 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 625/1979
  • art. 1legge 15/1980

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo,

del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nell'art. 1 della legge 6

febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine

democratico e della sicurezza pubblica) promosso con ordinanza emessa

il 27 maggio 1981 dal Tribunale per i minorenni di Trento, nei

procedimenti penali riuniti a carico di De Gasperi Nicola ed altri,

iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 26 maggio 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale minorile di Trento, con l'ordinanza e nel

procedimento penale di cui all'epigrafe, sollevava la sopradescritta

questione di legittimità costituzionale rilevando che, col precludere,

quando ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di

eversione, la parte favorevole del giudizio di bilanciamento prevista

dall'art. 69 cod. pen., anche nei confronti della diminuente

concernente la minore età, l'articolo impugnato determina un

trattamento uniforme per situazioni decisamente disuguali come quelle

riguardanti adulti e minori;

che in tal senso è, del resto, l'ispirazione di fondo di tutta la

normativa penale concernente i minori, sicché del tutto irrazionale

appare la contrastante impugnata disposizione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

chiesto declaratoria d'infondatezza della questione, rilevando che la

preclusione del favorevole bilanciamento riguarda soltanto la speciale

aggravante della finalità di terrorismo o di eversione, e che su tal

punto il legislatore ha esercitato un potere discrezionale che trova

ampia giustificazione nella grave contingenza attraversata dal Paese:

mentre poi il trattamento di base relativo ai minori è rimasto

immutato quanto all'accertamento dell'imputabilità.

Considerato, però, che l'ordinanza non dedica parola alla rilevanza,

limitandosi a riferirsi per relationem alla requisitoria del P.M.:

riferimento ritenuto inammissibile dalla costante giurisprudenza di

questa Corte dovendo la rilevanza desumersi da adeguata e diretta

motivazione contenuta nella stessa ordinanza;

che, quand'anche si volesse osservare che, la diminuente dipendente

dalla minore età essendo obbligatoria ex art. 98, primo comma, cod.

pen., essa viene necessariamente in bilanciamento coll'aggravante della

finalità di terrorismo o di eversione senza che occorra in proposito

particolare conoscenza dei fatti, andrebbe però obiettato che quanto

meno avrebbe dovuto il giudice a quo riportare esplicitamente

nell'ordinanza l'imputazione, in guisa da farvi trasparire l'avvenuta

contestazione dell'aggravante in parola;

che, pertanto, dev'essere dichiarata la manifesta inammissibilità

della questione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 15 dicembre 1979, n.

625, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1980, n.

15, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe dal Tribunale per i minorenni di Trento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte