Ordinanza n. 377/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 392/1978
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo
ed ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle
locazioni di immobili urbani), promosso con l'ordinanza emessa il 18
maggio 1981 dal Pretore di Civitanova Marche nel procedimento civile
vertente tra Lamponi Santina ed altri e Paglialunga Tullio, iscritta al
n. 572 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Civitanova Marche, con ordinanza del 18
maggio 1981, ha denunciato, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 69, settimo e ottavo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui non dispone
l'onere del conduttore di richiedere preventivamente in via giudiziaria
la liquidazione dell'indennità di avviamento commerciale, in caso di
controversia sul punto tra le parti, ovvero nella parte in cui non
dispone la possibilità della liquidazione di detta indennità
d'ufficio o ad istanza del locatore"; e che tale denuncia si fonda
sulla "possibilità che l'applicazione dell'art. 69 commi settimo e
ottavo legge n. 392/78, in costanza di un comportamento omissivo del
conduttore, solo al quale compete di richiedere la liquidazione della
indennità per avviamento commerciale, provochi l'impossibilità in
assoluto dell'esercizio dell'azione esecutiva da parte del locatore";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che il giudice a quo, indicando come alternativamente
possibili più pronunce di illegittimità parziale dell'art. 69,
settimo e ottavo comma, della legge n. 392 del 1978, non consente di
identificare il thema decidendum sottoposto al presente giudizio di
legittimità costituzionale (v. sentenza n. 300 del 1983).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo e ottavo comma, della
legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 24
della Costituzione, dal Pretore di Civitanova Marche con ordinanza del
18 maggio 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte