Ordinanza n. 377/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 47/1985
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 3legge 47/1985
citata
- art. 81Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo,
lett. c), ultima parte, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 dicembre 1989 dal Pretore di Orvieto
nel procedimento penale a carico di Bazzica Giuseppe ed altri,
iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale
dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal Pretore di Nardò nel
procedimento penale a carico di De Benedittis Grazia Teresa, iscritta
al n. 216 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale dell'anno
1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Pretore di Orvieto, nel procedimento penale a
carico di Giuseppe Bazzica ed altri, imputati della contravvenzione
prevista dall'art. 20, primo comma, lett. c) della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), per avere, senza concessione edilizia, modificato
l'aspetto esteriore di un fabbricato e realizzato un vano interrato
in contrasto con le norme del piano regolatore in zona sottoposta a
vincolo paesistico, ha sollevato, con ordinanza (R.O. n. 196 del
1989) emessa il 5 dicembre 1989, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, dell'art. 20, primo comma, lett. c), ultima parte,
della citata legge n. 47 del 1985;
che ad avviso dell'autorità remittente, l'elevata entità del
minimo della pena edittale (cinque giorni di arresto e lire trenta
milioni di ammenda), in quanto non consente, neppure per interventi
di minima entità, di concedere la sospensione condizionale - che non
è preclusa, invece, per altri reati assai più gravi, ed in
particolare per delitti -, importa violazione del princìpio di
eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione);
che inoltre, l'elevata entità del minimo edittale dà luogo a
ulteriore violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo
della ingiustificata disparità di trattamento fra la ipotesi di
commissione del solo reato in esame, nella quale non è ammessa la
sospensione condizionale della pena, e quella di commissione del
reato stesso e di altri anche più gravi (delitti) da unificare sotto
il vincolo della continuazione, ipotesi nella quale, per effetto
della determinazione della pena mediante aumento da arrecare a quella
prevista per il reato più grave, la pena da irrogare in concreto
potrebbe essere, per la sua minore misura, condizionalmente sospesa;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, la pena da irrogare in
applicazione della norma impugnata, tanto più nell'impossibilità di
concederne la sospensione condizionale, non è tale da tendere alla
rieducazione del condannato (nel quale suscita anzi sentimenti di
ostilità verso l'ordinamento), cosicché la norma stessa appare in
contrasto, oltre che con l'art. 3, primo comma, con l'art. 27, terzo
comma, della Costituzione;
che nel corso di un procedimento penale a carico di Grazia
Teresa De Benedittis il Pretore di Lecce, con ordinanza (R.O. n. 216
del 1990) emessa il 31 gennaio 1990, ha sollevato contro la stessa
norma analoghe questioni di legittimità costituzionale formulando
analoghe censure;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,
eccependo l'infondatezza delle questioni;
Considerato che le due ordinanze di rimessione presentano
identità di oggetto, sicché i relativi giudizi possono essere
riuniti e decisi con un'unica pronuncia;
che le censure attinenti alla prospettata violazione del
principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di
trattamento fra la ipotesi di commissione del solo reato previsto
dalla norma impugnata e quella della commissione del reato stesso e
di altri anche più gravi (delitti) da unificare sotto il vincolo
della continuazione, investono non già il denunciato art. 20, primo
comma, lett. c), della legge n. 47 del 1985, bensì l'art. 81 c.p., o
almeno il sistema risultante dalla previsione di minimi edittali
elevati e dall'istituto della continuazione, norma o sistema qui non
oggetto di impugnazione, sicché, sotto tale profilo, le relative
questioni si palesano manifestamente inammissibili;
che, quanto alle censure concernenti la violazione del principio
di eguaglianza per la previsione di un minimo edittale più elevato
di quello stabilito per altri reati più gravi (delitti), questa
Corte non vede il motivo di discostarsi dai rilievi espressi con la
sentenza n. 256 del 1987, con la quale è stato affermato che la
determinazione di un elevato minimo edittale - espressiva di
"oggettiva gravità dell'illecito, quale che ne sia la concreta
dimensione quantitativa" - è, nei reati urbanistici (era stato
allora denunciato l'art. 20, lett. b), della legge n. 47 del 1985),
giustificata dall'esigenza, "correlata all'intento perseguito dal
legislatore di predisporre strumenti che garantiscano il controllo
dell'uso del territorio, di assicurare l'effettività degli strumenti
stessi" mediante l'inasprimento del regime sanzionatorio:
inasprimento collegato, tra l'altro, all'accresciuta sensibilità del
legislatore verso fenomeni reali di degrado urbanistico, sicché le
relative questioni sono manifestamente infondate;
che tali rilievi e conclusioni valgono anche per le censure
(mosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma,
della Costituzione) concernenti la asserita mancata attitudine della
pena alla funzione rieducativa, funzione che non può essere
apprezzata in astratto, né con esclusivo riferimento alla persona
del condannato, ma va piuttosto adattata alle concrete esigenze ed al
proposito perseguito dal legislatore nel contesto storico-sociale con
il qualificare come illeciti e sanzionare determinati comportamenti,
senza di che si dovrebbe ritenere contrario alla funzione rieducativa
della pena ogni minimo edittale elevato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 (primo
comma) della Costituzione, dell'art. 20, primo comma, lett. c), della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), sollevate, sotto il profilo della disparità
di trattamento fra l'ipotesi di condanna per il solo reato previsto
dalla norma denunciata e l'ipotesi di condanna per il detto reato
unificato dalla continuazione ad altro più grave, con le ordinanze
indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma,
della Costituzione, del detto art. 20, primo comma, lett. c), della
legge n. 47 del 1985, sollevate sotto ogni altro profilo con le
ordinanze indicate in epigrafe, nonché delle questioni di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dello stesso art. 20,
primo comma, lett. c), della legge n. 47 del 1985 sollevate con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte