Ordinanza n. 377/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/11/1996 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 333/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 11
luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,
n. 359, promossi con le ordinanze emesse il 13 ottobre, il 10
novembre, il 17 novembre, il 13 ottobre (n. 2 ordinanze) ed il 15
dicembre 1993 (n. 3 ordinanze) dalla commissione tributaria di primo
grado di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 543, 544, 545, 546,
547, 548, 549 e 550 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 - prima serie speciale -
dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che la commissione tributaria di primo grado di Torino -
con 8 ordinanze di identico contenuto emesse, rispettivamente, il 13
ottobre 1993 (r.o. nn. 543, 546 e 547 del 1996), il 10 novembre 1993
(r.o. n. 544 del 1996), il 17 novembre 1993 (r.o. n 545 del 1996) e
il 15 dicembre 1993 (r.o. nn. 548, 549 e 550 del 1996), nel corso di
giudizi aventi ad oggetto il silenzio-rifiuto sull'istanza di
rimborso dell'imposta straordinaria immobiliare (ISI) per l'anno 1992
- ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 11
luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,
n. 359, nella parte in cui istituisce l'imposta straordinaria
immobiliare per l'anno 1992;
che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata
si pone in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione in
quanto "nel caso di specie, ricorrerebbero situazioni omogenee
(stesso bene immobile) sotto il profilo oggettivo e non omogenee
sotto il profilo soggettivo", sicché il legislatore, prevedendo la
tassazione sulla base del valore del bene, a prescindere dalle
condizioni soggettive del contribuente, avrebbe disatteso il
principio di ragionevolezza, che impone di tener conto delle singole
"capacità contributive dei soggetti passivi d'imposta";
che, del pari, sarebbe violato l'art. 53, primo comma, della
Costituzione, il quale, riferendosi "ad indici concretamente
rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi del
contribuente", consente "di commisurare il carico tributario in modo
uniforme nei confronti dei vari soggetti allorché sia dato
riscontrare per essi una perfetta identità della situazione di
fatto, presa in considerazione dalla legge";
che il legislatore si sarebbe discostato da tale principio,
imponendo il pagamento della "stessa somma al salariato, che, dopo
una vita di lavoro, si è finalmente comprato la casetta in cui vive
ed al capitano d'industria che, per caso, tra i suoi innumerevoli
beni annovera anche la medesima casetta", senza tener conto - a
parità di carico tributario - del notevole sacrificio che la
predetta imposta assume per il primo rispetto all'insignificante
rilevanza che assume, invece, per il secondo;
che è intervenuto, per il giudizio relativo alla ordinanza di
cui al r.o. n. 545 del 1996, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata non fondata;
Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni
identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che il giudice rimettente, nel lamentare che il legislatore abbia
imposto il pagamento del tributo senza considerare le condizioni
soggettive dei contribuenti, muove da un'inesatta premessa
interpretativa giacché, contrariamente a quanto assumono le
ordinanze, il legislatore risulta essersi dato carico, nell'ambito
della valutazione discrezionale al medesimo spettante, di distinguere
fra le varie possibili situazioni, tant'è che, nel caso di
destinazione dell'immobile ad abitazione principale, ha fissato nel
2, anziché nel 3 per mille, l'aliquota, con una riduzione della
medesima pari ad un terzo e con un'ulteriore detassazione derivante
dall'abbattimento dell'imponibile nella misura di cinquanta milioni
di lire (art. 7, comma 3, quarto periodo, del menzionato
decreto-legge n. 333 del 1992);
che, comunque, le ordinanze, nel censurare la mancanza di un
criterio che commisuri la tassazione alle diverse capacità
contributive, non considerano che, per le imposte di natura reale,
come quella qui all'esame, la previsione di una aliquota
proporzionale non contrasta con gli invocati parametri
costituzionali, dal momento che, come già affermato dalla Corte,
sono le imposte personali a dover essere tecnicamente adeguate
all'attuazione del principio di progressività, nel senso di
prevedere aliquote che aumentano con il crescere del reddito
(sentenza n. 159 del 1985);
che, pertanto, la questione, per i diversi e concorrenti motivi
sopra esposti, è da reputare manifestamente infondata, tanto più
che viene in discussione una imposta straordinaria circoscritta ad un
solo anno, tale da non alterare il sistema tributario nel suo
complesso.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 11
luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,
n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Torino,
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte