Ordinanza n. 377/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 285/1996
- art. 9d.l. 285/1996
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 14 del
d.-l. 25 maggio 1996, n. 285 (Misure urgenti per il rilancio
economico e occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia
privata), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1996 dal pretore
di Avellino nel procedimento penale a carico di A.R., iscritta al n.
333 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il pretore di Avellino, con ordinanza del 4 luglio
1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
9, comma 14, del d. l. 25 maggio 1996, n. 285 (Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), per contrasto con gli articoli 3, 25 e 77
della Costituzione;
che secondo il rimettente la disposizione impugnata, stabilendo
che "per le opere pubbliche dei comuni, delle province e delle
comunità montane, la deliberazione, con la quale il progetto viene
approvato o l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti della
concessione edilizia", violerebbe l'art. 3 della Costituzione,
poiché determinerebbe "una irragionevole disparità di trattamento
rispetto alla realizzazione di opere private" e comporterebbe "una
irragionevole equiparazione tra le deliberazioni che approvano il
progetto o autorizzano l'opera e il provvedimento concessorio",
demandando altresì ad un soggetto diverso dal sindaco il controllo
della conformità dell'opera alla strumentazione urbanistica;
che la norma si porrebbe anche in contrasto con l'articolo 25
della Costituzione, in quanto, essendo contenuta in un d.-l.
reiterato, incidente "in materia penale", "viola (...) il principio
della riserva di legge, di fatto sottraendo al Parlamento la sua
esclusiva competenza a legiferare in materia penale", nonché con
l'art. 77, perché la reiterazione del decreto "determina una
inevitabile sfumatura dei requisiti di necessità e di urgenza", e
sottrae al Parlamento la possibilità di regolare con legge i
rapporti sorti sulla base dei decreti non convertiti;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata in quanto, a suo avviso, il d.-l. contenente la
disposizione impugnata è decaduto per mancata conversione nel
termine, e la disposizione stessa, dopo essere stata riprodotta nel
d.-l. 24 settembre 1996, n. 495, anch'esso decaduto, non è stata
"riprodotta in successivi testi legislativi", non "è più presente
nel nostro ordinamento, né ha avuto un qualche effetto per il
passato".
Considerato che l'ordinanza di rimessione non indica quali siano i
termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale,
ed in particolare omette di specificare gli essenziali elementi di
fatto ed il reato per il quale si procede;
che la mancata indicazione dei sopra indicati elementi della
fattispecie nonché l'omessa esplicitazione delle ragioni della
rilevanza della questione di costituzionalità rendono impossibile
per questa Corte ogni valutazione inerente al predetto profilo
preliminare;
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 14, del decreto-legge
25 maggio 1996, n. 285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata),
sollevata, in relazione agli articoli 3, 25 e 77 della Costituzione,
dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte