Ordinanza n. 378/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/11/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 187, primo
comma, e 160, primo comma, n. 1, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
(legge fallimentare) e 100 delle disposizioni di attuazione al codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1984 dal
Tribunale di Ragusa, iscritta al n.86 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis
dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che I) con ordinanza emessa il 20 novembre 1984
(notificata e comunicata l'11 gennaio 1985; pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 137- bis del 12 giugno 1985 e iscritta al n. 86/1985)
nella procedura, introdotta con ricorso depositato il 27 marzo 1984,
di ammissione della FA.MA.CE., società a responsabilità limitata
derivata dalla trasformazione della s.n.c., avvenuta con atto
iscritto al registro delle società il 25 maggio 1983, a sua volta
derivante dalla FA.MA.CE. di Lembo e C., società di fatto operante
da molti anni a Ragusa ed esercente la produzione di manufatti
cementizi, il Tribunale di Ragusa ha sollevato d'ufficio e giudicato
rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.187,
primo comma e 160 primo comma n. 1 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e 100
d.a.c.c., nella parte in cui consentono la fruizione
dell'amministrazione controllata alle imprese individuali e la
escludono per le imprese sociali irregolari; II) avanti la Corte non
si è costituita la FA.MA.CE., ma ha spiegato intervento per il
Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello
Stato con atto depositato il 2 luglio 1985 con il quale ha
argomentato e concluso per la dichiarazione d'inammissibilità e, in
ipotesi, di infondatezza della proposta questione;
Considerato che il giudice a quo ha potuto in fatto svolgere una
indagine sulla contabilità della FA.MA.CE nell'ultimo biennio
poiché la FA.MA.CE esercita l'impresa industriale da molti anni;
che il dato formale del biennio della iscrizione della FA.MA.CE.
nel registro delle società si è perfezionato nelle more della
procedura e che, pertanto, la proposta questione è manifestamente
inammissibile per sopravvenuta irrilevanza;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile per sopravvenuta irrilevanza
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 187, primo
comma e 160 primo comma n. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e 100
d.a.c.c., sollevata, per contrasto con l'art. 3, Cost. con ordinanza
20 novembre 1984 del Tribunale di Ragusa (n. 86 R.O. 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte