Ordinanza n. 378/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 54d.P.R. 634/1972
- art. 39d.P.R. 636/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso
tributario") e dell'art. 54, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 634 ("Disciplina dell'imposta di registro"),
promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1986 dalla Commissione
Tributaria di 1° grado di Verbania, iscritta al n. 832 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto un avviso
di liquidazione per il recupero del 50% dell'imposta complementare di
registro ed I.N.V.I.M., la Commissione tributaria di primo grado di
Verbania, con ordinanza in data 29 settembre 1986, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 54 primo comma lett. a) del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 634 nella parte in cui, prevedendo un diverso trattamento
per la riscossione - in pendenza di giudizio - dell'imposta
complementare e dell'imposta suppletiva, si porrebbe in contrasto con
l'art. 3 Cost.;
b) dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte
in cui, escludendo l'applicabilità al procedimento davanti alle
Commissioni tributarie dell'art. 128 cod. proc. civ., impedisce la
pubblicità dell'udienza, così violando l'art. 101, primo comma,
Cost., inteso ad assicurare il controllo dell'opinione pubblica su
tutte le manifestazioni della sovranità dello Stato;
che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato sostenendo,
preliminarmente, la inammissibilità della questione relativa
all'art. 54 d.P.R. n. 634 del 1972, e ritenendo comunque infondate
entrambe le questioni.
Considerato che la proposta eccezione di inammissibilità va
disattesa, in quanto l'eventuale caducazione della norma impugnata,
sulla quale si fonda il provvedimento dell'amministrazione oggetto
del giudizio a quo, non potrebbe non incidere sulla definizione di
quest'ultimo;
che la diversità dei regimi contenuti nelle lett. a) e b)
dell'art. 54, primo comma, d.P.R. n. 634 del 1972 e consistenti,
nella previsione di una graduale riscossione per l'ipotesi di imposta
complementare per il maggior valore, e della riscossione solo dopo la
decisione di ultimo grado nel caso di imposta suppletiva, è
giustificata dalla eterogeneità delle situazioni giuridiche ad essi
inerenti, trattandosi di una nuova valutazione che, nel primo caso,
è originata dall'esigenza di rivedere la dichiarazione del
contribuente, mentre, nel secondo, dalla necessità
dell'amministrazione di ridefinire il suo stesso operato,
prescindendo da qualsiasi fatto ascrivibile al soggetto passivo;
che pertanto la relativa questione va dichiarata manifestamente
infondata;
che ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione
all'altra questione concernente l'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo
tributario della regola della pubblicità dell'udienza, non potendosi
non confermare, atteso il breve lasso di tempo intercorso, le
considerazioni al riguardo già svolte nella sentenza n. 212 del
1986;
che, tuttavia, qualora la questione dovesse essere nuovamente
sottoposta all'esame di questa Corte, nonostante le "gravi
conseguenze" già paventate nella predetta sentenza n. 212 del 1986,
l'adeguamento del processo tributario al principio di cui all'art.
101 Cost. sarebbe inevitabile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 54, primo comma, lett. a) d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 3 Cost., e dell'art. 39
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art. 101 Cost.,
sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania,
con ordinanza in data 29 settembre 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte