Ordinanza n. 378/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 634, comma
secondo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa il 5 febbraio 1990 dal Pretore di La Spezia nel procedimento
civile vertente tra la s.r.l. Gerla e s.r.l. Intercar, iscritta al n.
212 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19, prima Serie speciale dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione proposto
dalla s.r.l. Gerla avverso un decreto ingiuntivo - emesso sulla base
di estratti autentici del registro IVA - relativo al pagamento delle
riparazioni, con sostituzione di alcune parti, di una autovettura, il
Pretore di La Spezia, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1990, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 634, secondo
comma, del codice di procedura civile;
che ad avviso del giudice a quo la norma censurata, nel
comprendere tra le prove scritte idonee (art. 633 c.p.c.)
all'emissione del decreto gli estratti autentici delle scritture
contabili di cui all'art. 2214 segg. c.c., nonché delle scritture
prescritte dalle leggi tributarie, purché regolarmente tenute, per i
crediti degli imprenditori relativi alle sole somministrazioni di
merci e di denaro, e non anche alle prestazioni di servizi,
concreterebbe una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto
tra tali categorie di crediti non vi è alcuna differenza alla luce
della ratio della norma che introduce, a favore degli imprenditori,
una facilitazione sul piano probatorio sul presupposto della
particolare attendibilità delle loro scritture che, benché atti di
parte, sono tuttavia "soggette a regolamentazioni e controlli sotto
il profilo fiscale";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione.
Considerato che condizione di ammissibilità del procedimento
monitorio per quel che riguarda i crediti pecuniari o di cose
fungibili è la determinatezza o l'agevole determinabilità
quantitativa dell'oggetto della prestazione (art. 633, primo comma,
c.p.c.: "somma liquida di danaro"; somme dovute a titolo di compenso
o di rimborso per attività funzionali o professionali purché
determinabili in base a tariffe legalmente approvate; "determinata
quantità di cose fungibili");
che a tale condizione è legato lo stesso regime della prova
scritta idonea, racchiuso nell'art. 634 c.p.c. con riferimento
all'art. 633, primo comma n. 1, c.p.c.;
che, in considerazione di ciò, si giustifica che gli estratti
autentici delle scritture contabili obbligatoriamente tenute
dall'imprenditore siano prova scritta idonea per i soli crediti dello
stesso relativi a somministrazione di danaro e di merci, vale a dire
aventi un oggetto determinato in re ipsa (somme di danaro) ovvero il
prezzo di merci il cui ammontare è comunque agevolmente
determinabile sulla base di elementi obbiettivi, quali il prezzo
corrente stabilito per atto della pubblica autorità o quello
desumibile da listini o da mercuriali (cfr. artt. 1474 e 1515, terzo
comma, c.c.), e non anche per quelli aventi ad oggetto compensi per
prestazioni di servizi, crediti, questi ultimi, che non presentano
alcuno dei requisiti suindicati;
che pertanto non ricorre la denunciata violazione del princi'pio
di uguaglianza, sicché la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, dell'art. 634, secondo comma, del codice di procedura
civile, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte