Ordinanza n. 379/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/11/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 216, primo comma e 648, primo comma, del codice di
procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1985
dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Fermo, iscritta al n.
240 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 185- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che: I) con ordinanza emessa il 28 gennaio 1985
(comunicata il 12 febbraio e notificata il 23 marzo successivi;
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185- bis del 7 agosto 1985 e
iscritta al n. 240 R.O. 1985) il giudice istruttore del Tribunale
civile di Fermo ha d'ufficio sollevato e giudicato rilevante e, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 648 co. 1 e 216 co. 1 c.p.c. nella parte in cui la prima norma
consente al giudice istruttore di concedere la provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo pur se la opposizione sia fondata su prova
scritta costituita da scrittura proveniente dal creditore ingiungente
che l'abbia disconosciuta; II) avanti la Corte non si sono costituiti
il "Calzaturificio Rossella" e il calzaturificio "La Ragazza di
Giovanni" ma ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio
dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e
concludendo con atto depositato il 27 agosto 1985 per la infondatezza
della proposta questione; III) nell'adunanza del 14 ottobre 1987 in
camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione;
Considerato che la questione è manifestamente inammissibile
perché si risolve in interpretazione delle norme impugnate, che non
coinvolge sospetti d'incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24
Cost., del combinato disposto degli artt. 648 comma 1 e 216 comma 1
c.p.c. nei termini prospettati dal giudice istruttore del Tribunale
civile di Fermo con ordinanza 28 gennaio 1985 (n. 240 R.O. 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte