Ordinanza n. 379/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2932Codice civile
- art. 139Codice di procedura civile
- art. 3legge 87/1953
- art. 25legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 145, primo
comma, del codice di procedura civile (Notificazione alle persone
giuridiche), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1979 dalla
Corte di appello di Palermo, iscritta al n. 126 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 124 dell'anno 1980;
Visti l'atto di costituzione di Di Marco Onofrio nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel giudizio di appello proposto da Onofrio Di Marco
contro la s.p.a. Immobiliare Calatafimi avverso la sentenza 6 maggio
1978, con la quale il Tribunale di Palermo aveva dichiarato
inammissibile la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dal Di Marco nei
confronti della Immobiliare Calatafimi, a causa della nullità della
notificazione della citazione alla convenuta, rimasta contumace, la
Corte d'appello di Palermo ha sollevato, su istanza di parte,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost., della disposizione contenuta nell'art. 145, primo comma,
c.p.c., nella parte in cui non consente (secondo l'interpretazione
del giudice a quo) che - contrariamente a quanto disposto per le
persone fisiche - la notificazione alla persona giuridica possa
essere ritualmente eseguita a mani del portiere dello stabile in cui
la persona giuridica ha sede (e che naturalmente non sia addetto
all'esclusivo servizio di questa, nel quale ultimo caso si
rientrerebbe nella previsione dello stesso art. 145, primo comma,
cit.);
che ad avviso del giudice rimettente la disposizione censurata
istituirebbe una arbitraria ed irrazionale differenziazione - non
giustificata da alcuna diversità intrinseca del rapporto di
portierato - tra il regime delle notificazioni alle persone fisiche,
per le quali la notificazione al portiere è ammessa dall'art. 139,
terzo comma, c.p.c., e la disciplina delle notificazioni alle persone
giuridiche, che non contempla tale possibilità;
che con ciò la norma denunciata renderebbe più difficile agire
in giudizio contro le persone giuridiche e sarebbe pertanto in
contrasto con l'art. 24 Cost.;
che in data 21 giugno 1980 ha depositato atto di deduzioni nella
cancelleria della Corte Onofrio Di Marco, parte del giudizio a quo,
asserendo che la sua costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte è
da considerare tempestiva perché non gli è mai stata notificata
l'ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Palermo e
conseguentemente non è mai iniziato nei suoi confronti il decorso
del termine di costituzione risultante dal combinato disposto
dell'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale e dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
che il Di Marco ha inoltre svolto argomentazioni adesive a
quelle contenute nell'ordinanza di rinvio, sostenendo la fondatezza
della proposta questione di legittimità costituzionale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
argomentando e concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che la costituzione del Di Marco deve considerarsi
tempestiva perché la parte privata ha depositato nella cancelleria
della Corte l'atto di costituzione il 21 giugno 1980 mentre
l'ordinanza di rimessione gli era stata notificata soltanto due
giorni prima;
che l'individuazione dei soggetti abilitati a ricevere le
notificazioni in materia civile è il frutto di valutazioni
discrezionali del legislatore il quale, tra una pluralità di
soluzioni astrattamente possibili, sceglie quelle ritenute più
idonee in ragione di numerosi fattori, tra i quali la natura dei
destinatari, i luoghi in cui essi vivono e svolgono la loro
attività, la natura delle loro relazioni sociali e familiari;
che non compete perciò alla Corte sindacare le valutazioni
legislative sull'idoneità o meno di determinate persone a ricevere
le notificazioni, salvo il caso in cui la scelta del legislatore sia
del tutto priva di una ragionevole giustificazione;
che, sicuramente, questa ipotesi estrema non ricorre nella
fattispecie condotta all'esame di questa Corte, dal momento che la
disposizione denunciata, anche se interpretata nel senso indicato dal
giudice a quo, è diretta ad assicurare il risultato concreto della
notificazione alla persona giuridica, imponendo a tale fine, non
irrazionalmente, che la notifica sia effettuata a mani di soggetti
legati alla medesima da un rapporto qualificato;
che per queste ragioni la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma, c.p.c.,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte
d'appello di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte