Ordinanza n. 379/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 214d.P.R. 271/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 256 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio
1990 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra
Chirico Antonio e Caniglia Pietro ed altra, iscritta al n. 321 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, prima Serie speciale dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile il Pretore di Torino,
essendo "sorto il fondato sospetto di falsità" delle deposizioni di
due testimoni escussi all'udienza istruttoria del 9 febbraio 1990,
senza disporre l'arresto dei testimoni medesimi, con ordinanza emessa
il 20 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
dell'art. 256 c.p.c. nella parte in cui consente al giudice
istruttore di disporre l'arresto in udienza del teste sulla cui
deposizione sia sorto il fondato sospetto di falsità o di reticenza;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;
Considerato che l'art. 214 delle "Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale",
approvate con d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, stabilisce che "sono
abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o
la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni
penali";
che tale abrogazione ha evidentemente ad oggetto anche il
censurato art. 256, ultima parte, del c.p.c., come emerge peraltro
dai lavori preparatori del decreto legislativo recante le norme di
coordinamento;
che le citate norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del c.p.p. sono entrate in vigore "contestualmente al
codice di procedura penale" (art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 271
del 1989), vale a dire nell'ottobre del 1989, sicché la norma
impugnata era già abrogata il 9 febbraio 1990, data dell'udienza
istruttoria e dei provvedimenti nel corso di essa adottabili, e
quindi è evidentemente inapplicabile alla fattispecie di
riferimento;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 97 della Costituzione, dell'art. 256, ultima parte, del
codice di procedura civile sollevata dal Pretore di Torino con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte