Ordinanza n. 379/1991
Altra decisione · depositata il 09/10/1991 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra
poteri dello Stato sollevato con ricorso del Ministro di grazia e
giustizia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Presidente della Repubblica, depositato in Cancelleria il 4
settembre 1991 ed iscritto al n. 40 del registro ammissibilità
conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Ministro di Grazia e Giustizia, con ricorso
depositato il 4 settembre 1991, ha proposto conflitto di attribuzione
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Presidente della Repubblica in relazione alle dichiarazioni ed alle
iniziative mediante le quali questi ultimi avevano affermato la
competenza del Consiglio dei ministri a deliberare sull'esercizio del
potere di grazia nei confronti di Renato Curcio, trattandosi di
materia attinente all'indirizzo politico del Governo;
che, con atto depositato il 14 settembre 1991, il Ministro di
grazia e giustizia ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che la Corte è stata convocata in Camera di consiglio per
deliberare ai sensi degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Considerato che la rinuncia, in questa fase, determina per sé
stessa la necessità di provvedere, con assoluta precedenza, a
dichiarare l'estinzione del processo;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 9 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1991:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte