Ordinanza n. 379/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/10/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 413Codice di procedura civile
- art. 23legge 210/1985
usata come parametro
citata
- art. 21legge 533/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 e dell'art. 413 del
codice di procedura civile (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello
Stato), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1992 dal Pretore
di Roma nel procedimento civile vertente tra Gazzo Loris ed altro e
l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 141 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 14
ottobre 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e dell'art.
413 del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone di
adire il Pretore di Roma (territorialmente competente in quanto
giudice nella cui circoscrizione ha sede legale l'Ente Ferrovie dello
Stato) anche ai lavoratori i quali prestano servizio presso le
dipendenze di tale Ente che non rientrano nella sua circoscrizione;
che secondo il giudice a quo l'art. 23 della legge n. 210 del
1985, quale risulta dopo la sentenza n. 117 del 1990 della Corte
costituzionale, nel far rinvio alla disciplina generale delle
controversie di lavoro dettata dall'art. 413 del codice di procedura
civile, determina un'irrazionale distribuzione dei processi, con
sospetta violazione del principio di buon andamento introdotto
dall'art. 97 della Costituzione, riferibile anche all'amministrazione
della giustizia, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 86 del 1982;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210,
proprio nella parte in cui introduceva irragionevole deroga alla
disciplina generale dettata dall'art. 413 del codice di procedura
civile (sent. n. 117 del 1990);
che è del tutto inconferente il richiamo all'art. 97 della
Costituzione, poiché il principio di buon andamento
dell'amministrazione della giustizia impone che l'attribuzione dei
posti di organico agli uffici giudiziari sia correlata alle pendenze
di fatto, comunque radicate; esigenza, questa, già avvertita dal
legislatore al momento di dettare la nuova disciplina delle
controversie individuali di lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533,
art. 21);
che identica questione è già stata dichiarata manifestamente
infondata da questa Corte (ordinanze nn. 222 del 1993 e 492 del
1992);
che non sono addotti profili nuovi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17
maggio 1985, n. 210, (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato) e
dell'art. 413 del codice di procedura civile, nella parte in cui dà
facoltà ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato di adire il
Pretore di Roma, in quanto giudice della circoscrizione in cui l'Ente
ha sede legale, anche se addetti a compartimenti e dipendenze
dell'Ente che non rientrano nella sua circoscrizione, sollevata, in
riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Pretore di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte