Ordinanza n. 379/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 675/1996
- art. 5d.lgs. 135/1999
usata come parametro
citata
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 7Costituzione
- art. 27legge 87/1953
- art. 22legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1-bis
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), introdotto
dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135
(Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici),
promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 2000 dal tribunale di
Firenze - sezione distaccata di Pontassieve nel procedimento civile
vertente tra V. M. e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione della Congregazione Cristiana dei
Testimoni di Geova nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi gli avvocati Stefano Grassi e Gustavo Visentini per la
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e l'avvocato dello
Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che con ordinanza del 14 febbraio 2000 il tribunale di
Firenze - sezione distaccata di Pontassieve, nel corso di un giudizio
promosso, a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., con ricorso di una
persona aderente alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova
nei confronti della medesima Congregazione, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1-bis
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), introdotto
dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135
(Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici), che
dispone che il trattamento dei dati personali relativi agli aderenti
alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati
da accordi o intese ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione, da
parte delle stesse confessioni, non sia subordinato né al consenso
scritto dell'interessato né alla preventiva autorizzazione del
Garante, al contrario di quanto dispone in via generale il comma 1
dell'art. 22 della legge n. 675 del 1996, che viceversa richiede
entrambi i suddetti requisiti perché possano essere oggetto di
trattamento, tra gli altri, i "dati personali idonei a rivelare [. .
.] le convinzioni religiose", o "l'adesione a [. . .] associazioni od
organizzazioni a carattere religioso";
che la ricorrente ha chiamato in giudizio la Congregazione
Cristiana dei Testimoni di Geova perché venga accertato che, in
qualità di aderente a tale confessione, non è tenuta a prestare il
consenso scritto ai fini del trattamento dei dati personali;
che, secondo il rimettente, l'art. 22, comma 1-bis della
legge n. 675 del 1996 fa obbligo alla Congregazione convenuta, per
poter procedere al trattamento dei dati personali del proprio
aderente, di acquisire il consenso scritto dell'interessato e la
preventiva autorizzazione del Garante per la protezione dei dati
personali, in quanto si tratta di confessione religiosa i cui
rapporti con lo Stato italiano non sono regolati da intese o accordi
ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione;
che alla stregua dell'anzidetta disciplina, poiché risulta
che la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova non ha concluso
alcuna intesa con lo Stato italiano secondo l'art. 8 della
Costituzione, il ricorso dovrebbe essere rigettato;
che pertanto il dubbio di costituzionalità della normativa
in questione sarebbe rilevante perché attiene al presupposto del
giudizio di merito, nel quale si controverte dei rapporti tra una
confessione e un suo aderente, e per la soluzione del quale - sempre
ad avviso del rimettente - è "necessario che sia decisa [. . .] la
questione se la disposizione dell'art. 22, comma 1-bis della legge,
che pone concretamente la differenza tra le confessioni religiose per
quanto attiene al trattamento dei dati personali degli aderenti, tra
quelle che hanno concluso intese con lo Stato e quelle che non lo
hanno fatto, violi o meno le norme e i principi costituzionali"
invocati;
che, nel merito, il tribunale ritiene che la norma
denunciata, in quanto esonera le sole confessioni titolari di intesa
dall'acquisizione sia del previo consenso scritto dell'appartenente
sia dell'autorizzazione del Garante, ai fini del trattamento dei dati
personali, pone le confessioni religiose che non hanno concluso
un'intesa con lo Stato in una "posizione di minore considerazione"
rispetto a quelle che invece un'intesa abbiano concluso, determinando
in tal modo, in danno delle prime, una compressione della libertà di
esercitare l'attività pastorale e spirituale nei confronti degli
adepti;
che sotto questo profilo, pur essendo dettata dall'intento di
apprestare una maggiore tutela della riservatezza dei dati personali
degli aderenti, la norma in questione si tradurrebbe in una
violazione (a) della pari libertà delle confessioni garantita
dall'art. 8 della Costituzione, (b) del principio di uguaglianza
(art. 3) per i singoli aderenti, a seconda dell'esistenza o meno di
un'intesa tra la confessione di appartenenza e lo Stato, e (c) del
diritto di esercizio della libertà religiosa, individuale e
collettiva (art. 19);
che, infine, il giudice a quo desume argomenti, a sostegno
della valutazione di non manifesta infondatezza della questione,
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 1993, in cui è
stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disciplina
legislativa regionale che individuava nelle sole confessioni che
avessero concluso intese con lo Stato i destinatari privilegiati di
interventi regionali di sostegno economico;
che si è costituita nel giudizio così promosso la
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova che, nella memoria di
costituzione, previa ampia ricostruzione del quadro normativo nonché
dei provvedimenti adottati in materia dal Garante e facendo richiamo
a diversi precedenti della giurisprudenza costituzionale, ha
sottolineato come l'innovazione legislativa di favore per le
confessioni con intesa di cui al comma 1-bis dell'art. 22 abbia
determinato una "inammissibile penalizzazione" per le altre
confessioni, finendo così per produrre una disparità di trattamento
che, oltre a essere ingiustificata alla stregua del parametro
dell'uguaglianza nell'esercizio dei diritti di libertà religiosa, si
porrebbe anche in contraddizione con la normativa comunitaria di cui
la legge n. 675 del 1996 costituisce attuazione, concludendo per
l'accoglimento della questione sollevata;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato;
che secondo l'Avvocatura la questione sarebbe inammissibile -
per un triplice ordine di rilievi: (a) per "assenza di una lite reale
fra ricorrente e resistente i cui interessi coincidono", ciò che
sarebbe dimostrato dalla comunanza di opinioni tra le parti sulla
questione sollevata, (b) per perplessità dell'ordinanza di
rimessione circa il verso della pronuncia richiesta, se cioè rivolta
a estendere la garanzia individuale del consenso scritto
dell'interessato anche alle confessioni con intesa ovvero se rivolta
a escluderlo per tutte le confessioni, e (c) per insufficiente
esposizione dei fatti dedotti nel giudizio di merito, in particolare
quanto all'essere stato effettivamente prestato il consenso di cui si
tratta - e comunque, nel merito, infondata, rappresentando la scelta
legislativa censurata lo strumento con il quale vengono assicurate le
"idonee garanzie" richieste anche in sede comunitaria in relazione al
trattamento di dati idonei a rivelare i convincimenti religiosi dei
singoli;
che in prossimità dell'udienza la Congregazione Cristiana
dei Testimoni di Geova ha depositato una memoria integrativa nella
quale, adducendo argomenti in senso contrario alle eccezioni di
inammissibilità dell'Avvocatura dello Stato, e ulteriormente
sviluppando i contenuti dell'atto di costituzione in giudizio, ha
insistito per l'accoglimento della questione.
Considerato che il giudice rimettente, con ricorso a norma
dell'art. 700 cod. proc. civ., è chiamato ad accertare che la
ricorrente - aderente alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova - non è tenuta a prestare il consenso scritto per il
trattamento dei dati personali richiesto dalla Congregazione
medesima, secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge
31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali);
che dal menzionato art. 22 risulta un doppio regime di
trattamento dei dati personali idonei a rivelare l'adesione ad
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, risultante dal
comma 1 e dal comma 1-bis;
che, precisamente, (a) il comma 1, con riguardo al
trattamento dei dati personali idonei a rivelare l'adesione ad
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, prevede il
consenso scritto dell'interessato e la previa autorizzazione del
Garante per la protezione dei dati personali, mentre (b) il comma
1-bis esonera dall'applicazione della disciplina del comma 1 il
trattamento dei dati relativi ai loro aderenti, operato dalle
confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da
accordi o intese ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione,
sempre che tali dati non siano comunicati o diffusi fuori delle
medesime confessioni (tenute inoltre a determinare "idonee garanzie"
relative ai trattamenti effettuati);
che il giudice rimettente - dubitando che tale doppio regime,
dalla legge fatto seguire alla circostanza che le confessioni
religiose non abbiano o abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato
tramite accordi o intese, determini una disparità di trattamento non
giustificata, cioè una discriminazione, con violazione degli
artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione - solleva questione
di legittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 22 in
questione;
che il trattamento dei dati relativi ai propri aderenti da
parte della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova - ente di
culto dotato di personalità giuridica (d.P.R. 31 ottobre 1986,
n. 783), i cui rapporti con lo Stato non sono a oggi regolati da
intesa (non essendo stata tradotta in legge l'intesa sottoscritta il
20 marzo 2000) - ricade nella previsione del comma 1 dell'art. 22,
norma di cui il giudice rimettente è chiamato a fare applicazione;
che, tuttavia, la questione di costituzionalità è stata
sollevata non sul comma 1, bensì sul comma 1-bis dell'art. 22,
investendo così la norma che determina, ad avviso del rimettente, la
discriminazione denunciata ma non la norma che trova applicazione a
riguardo delle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non
sono regolati in base a intese e quindi a riguardo della
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, e la cui eventuale
dichiarazione d'incostituzionalità non avrebbe altro effetto che di
generalizzare la portata della norma già applicabile nel giudizio
davanti al giudice rimettente, cosicché la pronuncia della Corte non
potrebbe determinare alcuna conseguenza in quest'ultimo;
che, pur avendo la difesa della Congregazione avanzato un
modo d'intendere la questione come rivolta invece a ottenere
l'estensione della norma dettata per le confessioni i cui rapporti
con lo Stato sono regolati da intese - cioè del comma 1-bis - a
quelle che non lo sono, e quindi anche alla Congregazione Cristiana
dei Testimoni di Geova, i termini della questione sono quelli fissati
dall'ordinanza di rimessione (art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87) e che, comunque, anche secondo questa ri-configurazione della
questione, essa non varrebbe comunque a investire il comma 1
dell'art. 22, cioè la previsione normativa nella quale rientra la
fattispecie sulla quale il giudice rimettente è chiamato a
pronunciarsi;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale,
così come configurata, è manifestamente irrilevante nel giudizio
dal quale essa è stata promossa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1-bis della legge
31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), introdotto dall'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni
integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di
dati sensibili da parte dei soggetti pubblici), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione,
dal tribunale di Firenze - sezione distaccata di Pontassieve, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte