Ordinanza n. 38/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 330, prima
parte, del Codice penale, in relazione all'art. 40 della Costituzione,
promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1962 dal Pretore di Capua
nel procedimento penale a carico di Aiezza Alfonso ed altri, iscritta
al n. 137 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Aiezza
Alfonso ed altri 30 lavoratori, imputati del delitto di cui all'art.
330, prima parte, del Codice penale per avere in Capua, il 5 giugno
1961, ponendosi in sciopero per ragioni economiche, abbandonato
collettivamente il lavoro alla dipendenza della ditta F.A.C.E.M.,
esercente autolinee in pubblico servizio, è stata sollevata la
questione di illegittimità costituzionale di detta disposizione di
legge, in relazione all'art. 40 della Costituzione che garantisce il
diritto di sciopero ed essa è stata sottoposta a questa Corte
avendola il Pretore ritenuta rilevante e non manifestamente infondata;
che la Corte ha già avuto occasione di decidere l'anzidetta
questione con la sentenza n. 123 del 13 dicembre 1962 della quale è
stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332
del 29 dicembre 1962;
che la detta sentenza ha statuito che le sanzioni penali previste
dall'art. 330, prima parte, denunciato, non possono essere irrogate a
carico di lavoratori addetti a imprese di servizi pubblici poiché per
essi non ricorre il limite al diritto garantito dall'art. 40 della
Costituzione;
che la norma denunciata non può, in conseguenza di tale sentenza e
nei limiti della medesima, trovare applicazione, e pertanto rimane
escluso che si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con
l'ordinanza del Pretore di Capua indicata in epigrafe ed ordina la
restituzione degli atti a detto giudice.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI.
ECLI:IT:COST:1963:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte