Ordinanza n. 38/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d.
28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull'edilizia
popolare ed economica), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio
1973 dal pretore di Andria nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari,
l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale di Roma e Diomede
Savino ed altri, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 23
maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del testo
unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato
con r.d.28 aprile 1938, n. 1165, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
che nessuna delle parti si è costituita nel presente giudizio.
Considerato che questione in tutto identica a quella sollevata con
detta ordinanza la Corte ha avuto occasione di esaminare e decidere con
sentenza n. 159 del 22 dicembre 1969, con la quale è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dei commi terzo e settimo dell'art. 32
del citato testo unico, limitatamente alle parti in cui per il
pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo
fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 del codice di
procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo;
che nell'ordinanza ora in esame non vengono addotti nuovi argomenti
né sono prospettati diversi motivi che valgano a giustificare una
totale o più ampia dichiarazione d'incostituzionalità della
disposizione impugnata.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, sollevata dal pretore di Andria, con l'ordinanza
di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio
1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte