Ordinanza n. 38/1976
Altra decisione · depositata il 19/02/1976 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 14legge cost. 2/1948
- art. 17legge cost. 2/1948
citata
- art. 127Costituzione
- art. 14legge 347/1944
- art. 1legge 347/1944
- art. 1Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 16 aprile 1975, depositato in cancelleria il 2
maggio successivo ed iscritto al n. 13 del registro 1975, per conflitto
di attribuzione sorto a seguito del decreto 25 novembre 1974, n. 152-A
del Presidente della Regione siciliana, avente per oggetto
"Ricostituzione del Comitato regionale dei prezzi".
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice
relatore Angelo De Marco;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Guido Aula, per la
Regione siciliana.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana a
seguito del decreto 25 novembre 1974, n. 152, con il quale il
Presidente di detta Regione ha provveduto alla ricostituzione del
"Comitato regionale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi"
istituito con decreto legislativo regionale 15 ottobre 1947, n. 86,
ratificato con modificazioni dalla successiva legge 16 dicembre 1948,
n. 47;
che a sostegno del gravame si deduce che la materia relativa al
coordinamento e alla disciplina dei prezzi non rientra tra le
attribuzioni regionali e che, comunque, la legge regionale 16 dicembre
1948, n. 47, deve ritenersi tacitamente abrogata per effetto delle
norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana relative
all'industria e al commercio, approvato con d.P.R. 5 novembre 1949, n.
1182;
che resiste al ricorso la Regione siciliana eccependo che
attraverso l'impugnativa di un atto amministrativo meramente esecutivo
si tenderebbe, in sostanza, alla impugnativa diretta di una legge
regionale manifestamente inammissibile per il decorso del termine
perentorio, all'uopo fissato dall'art. 127 della Costituzione;
che l'Avvocatura generale dello Stato oppone al riguardo la
giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la omessa tempestiva
impugnazione di una legge costituzionalmente illegittima non può
impedire che, d'ufficio, venga sollevata la relativa questione
incidentale di legittimità;
Considerato che, anzitutto, deve accertarsi se sia fondato il
motivo principale del ricorso, secondo il quale la legge regionale in
questione sarebbe stata tacitamente abrogata per effetto delle norme di
attuazione dello Statuto regionale per la materia dell'industria e
commercio, come sopra emanate;
che tale motivo risulta infondato, in quanto il coordinamento e la
disciplina dei prezzi non rientrano nella previsione dell'art. 14,
lett. d dello Statuto suddetto, mentre, come risulta dall'art. 1 del
d.l.l. 19 ottobre 1944, n. 347, sono attribuiti all'apposito Comitato
interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri,
del quale il Ministro per l'industria e commercio è soltanto uno dei
componenti, nonché (art. 3) ai Comitati provinciali, presieduti dai
prefetti;
che, pertanto, in relazione alle richiamate norme la questione di
legittimità costituzionale prospettata dall'Avvocatura generale dello
Stato appare non manifestamente infondata ed è indubbiamente rilevante
ai fini della decisione del sollevato conflitto;
che la preclusione che deriverebbe dall'omessa tempestiva
impugnazione della legge denunziata, eccepita al riguardo dal
patrocinio della Regione, non sussiste in quanto, come questa Corte ha
più volte affermato, anche nei giudizi davanti a sé medesima possono
essere sollevate, in via incidentale, ai sensi dell'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, questioni relative alla
legittimità delle leggi da applicare, non essendo ammissibile che la
Corte costituzionale possa essere tenuta ad applicare norme della cui
legittimità costituzionale sia possibile dubitare e non potendosi
confondere la potestà dello Stato d'impugnare le leggi regionali in
via principale entro il termine previsto dall'art. 127 della
Costituzione, con la potestà non soggetta a preclusioni - di
eccepirne la illegittimità costituzionale in via incidentale in
qualsiasi giudizio, né potendosi confondere tale potestà col
potere-dovere di qualunque giudice, ugualmente non soggetto a
preclusione, di sollevare questione di legittimità costituzionale
delle leggi delle quali debba fare applicazione;
che, in conseguenza, occorre sollevare la questione suddetta e
rinviare alla soluzione di essa ogni pronunzia sul proposto conflitto
di attribuzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dispone la trattazione davanti a se medesima della questione di
legittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente
della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86, convertito nella legge
regionale 16 dicembre 1948, n. 47, in relazione agli artt. 14 e 17
dello Statuto speciale siciliano approvato con r.d. legislativo 15
maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2;
2) ordina il rinvio del presente giudizio perché possa essere
trattato congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale
di cui al numero precedente;
3) ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente
della Regione siciliana e sia comunicata al Presidente dell'Assemblea
regionale siciliana;
4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana;
5) assegna alle parti il termine di venti giorni decorrenti dalla
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di
legittimità di cui al n. 1.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte