Ordinanza n. 38/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/02/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
citata
- art. 95Costituzione
- art. 106Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 17legge 10/1977
- art. 51legge 10/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del ricorso proposto dal Pretore
di Larino con ordinanza del 2 ottobre 1981, per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della lettera del
Prefetto di Campobasso n. 4196 del 16 marzo 1981, relativa al contrasto
circa l'applicazione di sanzioni penali per infrazioni in materia
edilizia ed iscritto al n. 25 reg. A. R. del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che con decreto del 19 giugno 1980 il Pretore di Larino
dichiarava non doversi promuovere l'azione penale contro Pisano Angelo,
denunciato per la mancata osservanza dell'ordine di demolizione -
emesso dal Sindaco di Ururi - di una costruzione abusiva di proprietà
dello stesso Pisano. Il giudice rilevava che il fatto non era previsto
dalla legge come reato ed inviava gli atti alla Prefettura di
Campobasso per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa
prevista dall'art. 106 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (testo unico della
legge comunale e provinciale);
che con nota 16 marzo 1981 il Prefetto rinviava gli atti al
Pretore, osservando che il fatto doveva ritenersi punibile ai sensi
dell'art. 17 lett. a) l. 28 gennaio 1977 n. 10;
che il Pretore, "visti gli artt. 51 n. 1 e 53, primo comma, cod.
proc. pen.", con atto dell'8 aprile 1981 sollevava conflitto davanti
alla Corte di cassazione, la quale, con sentenza del 7 agosto
successivo, ne dichiarava la giuridica inesistenza, non trattandosi di
contrasto tra giudici penali;
che con atto del 2 ottobre 1981 il Pretore denunziava a questa
Corte il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Considerato che, a norma dell'att. 37 l. n. 87 del 1953, la Corte
è chiamata in questa fase a decidere sull'ammissibilità dei ricorsi:
a verificare cioè se il conflitto è sorto "tra organi competenti a
dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono" e
se esso concerne "la sfera di attribuzioni determinata per i vari
poteri da norme costituzionali";
che, sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione
(attiva) del ricorrente Pretore, in quanto i singoli organi
giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena
indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere
parti nei giudizi relativi a conflitti di attribuzione (cfr. ord. nn.
228 e 229 del 1975: sent. n. 231 del 1975; ord. nn. 49 e 87 del 1977;
ord. n. 123 del 1979; ord. n. 132 del 1981);
che, invece, non sussiste la legittimazione passiva del Prefetto,
nei confronti del quale è stato instaurato il giudizio, perché il
potere esecutivo non costituisce un potere "diffuso", come quello
giudiziario, ma il suo organo di "vertice", a cui occorre nella specie
fare riferimento in base al cit. art. 37 l. n. 87 del 1953, è
costituito dall'intero Governo; e ciò per effetto dell'unità di
indirizzo politico ed amministrativo proclamata dall'art. 95, primo
comma, Cost. nonché in relazione alle potestà specifiche ad esso
spettanti, come quella concernente l'annullamento di tutti gli atti
amministrativi ex art. 6 del citato t.u. legge comunale e provinciale;
che tale rilievo assorbe il profilo oggettivo, pure attinente
all'ammissibilità, e perciò la Corte è dispensata dall'esaminare se
il denunciato contrasto tra il Pretore e il Prefetto riguarda
effettivamente la sfera di attribuzioni determinata per i due poteri da
norme costituzionali, o non, invece, la mera qualificazione giuridica
di un illecito (penale o amministrativo), la quale, come tale, non è
idonea a formare materia di conflitto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal
Pretore di Larino con il provvedimento indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte