Ordinanza n. 38/1987
Altra decisione · depositata il 05/02/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
citata
- art. 12legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il
31 ottobre 1985 dall'Assemblea regionale siciliana avente per oggetto
"Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli
uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di
comando presso al Regione e utilizzazione del personale trasferito
alla Regione in forza dei decreti del Presidente della Repubblica 13
maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246", promosso con ricorso
del Commissario dello Stato per la regione siciliana, notificato l'8
novembre 1985, depositato in cancelleria il 18 novembre 1985 ed
iscritto al n. 42 del registro ricorsi 1985;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana
con ricorso notificato l'8 novembre 1985, ha impugnato la legge
approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 31
ottobre 1985 recante "Istituzione del ruolo speciale transitorio per
i servizi degli uffici periferici: inquadramento del personale in
posizione di comando presso la Regione e utilizzazione del personale
trasferito alla Regione in forza dei decreti del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246";
che nel ricorso si lamenta la violazione di numerose norme di
attuazione dello Statuto regionale siciliano, con le quali si era
stabilito che all'inquadramento si sarebbe provveduto sulla base di
specifiche norme integrative di attuazione ed, in mancanza di queste,
al momento dell'entrata in vigore della disciplina definitiva dei
rapporti finanziari tra Stato e Regione ai sensi dell'art. 12 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825;
che a seguito delle integrazioni alla normativa di attuazione
introdotte col d.P.R. 15 gennaio 1986, n. 50, il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana con atto dell'11 aprile 1986, ha
rinunciato al ricorso;
che la rinuncia è stata accettata dalla Regione;
Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del
processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto per rinunzia il processo instaurato con ricorso
notificato l'8 novembre 1985 dal Commissario dello Stato per la
Regione siciliana avverso la legge approvata il 31 ottobre 1985
dall'Assemblea regionale siciliana (n. 42 del registro ricorsi 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte