Ordinanza n. 38/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 319/1980
usata come parametro
citata
- art. 29legge 794/1942
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, quinto
comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ("Compensi spettanti ai
periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le
operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria"),
promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Tribunale di
Palermo, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale di Palermo, adito con ricorso da
Giuseppe Marsala Fanara, il quale lamentava l'esiguità del compenso
liquidatogli dal Tribunale di Palermo per l'attività di custode
giudiziario di beni sequestrati, ha sollevato, con ordinanza emessa
l'8 marzo 1985, questione di legittimità costituzionale dell'art.
11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ("Compensi
spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori
per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria"),
in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata si
porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto
riserverebbe solo ai "periti, consulenti tecnici, interpreti e
traduttori" la facoltà di proporre opposizione, avverso i decreti di
liquidazione dei loro compensi, dinanzi al Tribunale o alla Corte
d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita la
sua funzione il pubblico ministero o nel cui circondario ha sede il
pretore che ha emesso il decreto, al fine di ottenere il riesame del
provvedimento (attraverso il procedimento regolato dall'art. 29 della
legge 13 giugno 1942, n. 794) escludendo invece tale rimedio per i
custodi giudiziari, ai quali, per contestare la liquidazione del
compenso, non rimarrebbe altro mezzo che il ricorso allo stesso
giudice che li ha nominati senza la garanzia del contraddittorio;
che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la
questione, ove ritenuta ammissibile, sia dichiarata infondata;
Considerato che in materia processuale è consentito al
legislatore di prevedere procedimenti differenziati e di regolare in
modo non rigidamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a
condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di
garanzia ed effettività della tutela giurisdizionale;
che il decreto che liquida il compenso al custode giudiziario
può essere ricondotto fra i provvedimenti speciali a carattere
monitorio emessi dal giudice in via provvisoria, con la conseguenza
che avverso il decreto stesso è esperibile un mezzo di impugnazione
idoneo ad introdurre un giudizio ordinario di cognizione anche sul
merito della domanda creditoria, con l'osservanza della regola del
contraddittorio;
che il diritto del custode giudiziario al compenso è perciò
oggetto di tutela giudiziaria diversa ma non deteriore rispetto a
quella riservata ai diritti degli altri ausiliari del giudice;
che per le suddette ragioni la questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980,
n. 319 ("Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici,
interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta
dell'autorità giudiziaria"), sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte