Ordinanza n. 38/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 15legge 4/1929
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 del d.P.R.
26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro) promosso con
ordinanza emessa il 5 novembre 1988 dalla Commissione tributaria di
1° grado di Asti sui ricorsi riuniti proposti dalla S.r.l. Edilizia
Carducci e Sacco-Botto Carlo ed altri contro l'Ufficio del Registro
di Asti, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che con ordinanza 5 novembre 1988 (Reg. ord. n. 414/1989)
la Commissione tributaria di 1° grado di Asti ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella
parte in cui non consente l'oblazione della pena pecuniaria per le
violazioni accertate;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per
l'infondatezza della questione;
Considerato che non esiste un principio costituzionale per il
quale la pena pecuniaria non possa essere applicata ove non sia
legislativamente prevista la preventiva possibilità della
definizione in via breve;
che tale principio, pur vigente nell'ambito del sistema (art. 15
della legge 7 gennaio 1929, n. 4) è stato derogato dal legislatore
per alcune imposte (non solo per quella di registro ma anche, ad.
es., per quella di successione);
che tali deroghe non sono manifestamente irrazionali giacché le
peculiarità delle diverse imposte non impongono uniformità di
disciplina anche in ordine alla conciliazione amministrativa;
che anche il sistema d'irrogazione della pena pecuniaria è
diversamente strutturato per l'imposta di registro; invero,
l'irrogazione della pena pecuniaria è contestuale alla rilevazione
della violazione, a differenza di quanto previsto in materia di IVA,
nella quale la detta rilevazione e l'irrogazione delle pene
pecuniarie avvengono in distinti momenti, sicché è possibile
l'oblazione nei trenta giorni successivi alla relativa rilevazione;
che, peraltro, per l'imposta di registro, la riduzione ad un
sesto della pena massima costituisce l'equivalente, in concreto,
della definizione in via breve, pur essendo diversa la natura dei due
istituti;
che, pertanto, la questione sollevata dalla Commissione
tributaria di 1° grado di Asti va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dalla Commissione tributaria di 1° grado di Asti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte