Ordinanza n. 38/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 471/1988
usata come parametro
citata
- art. 2legge 409/1985
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 31
ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in
medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 dal Tribunale di Salerno
nel procedimento civile vertente tra Sisalli Roberto e l'Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Salerno
iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
2) ordinanza emessa il 15 aprile 1994 dal Tribunale di Verona
nel procedimento civile vertente tra Marchesini Annamaria e l'Ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Verona
iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,
dell'anno 1994.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio, instaurato da un medico
chirurgo per la dichiarazione del suo diritto ad ottenere
l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri, conservando nel contempo
l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, il Tribunale di Salerno,
con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993, ma pervenuta alla Corte il 2
agosto 1994 (reg. ord. n. 533 del 1994), ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1988 n. 471 (Norme
concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per
l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), che, prevedendo per i
laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo corso di
laurea negli anni dal 1980-81 fino al 1984-85, la facoltà di optare
per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro un determinato
periodo di tempo, impedendo loro la contemporanea iscrizione anche
all'albo dei medici chirurghi, determinerebbe un'evidente disparità
di trattamento rispetto ai medici che, iscritti al relativo corso di
laurea in epoca precedente al 28 gennaio 1980 e abilitati
all'esercizio della professione medica, sono stati, in virtù della
sentenza n. 100 del 1989 di questa Corte, autorizzati a mantenere la
doppia iscrizione e a richiedere senza limiti di tempo la iscrizione
nell'albo degli odontoiatri senza perdere quella nell'albo dei medici
chirurghi, in ciò parificati ai medici specialisti in odontoiatria;
che, nel corso di altro giudizio, il Tribunale di Verona con
ordinanza del 15 aprile 1994 (reg. ord. n. 563 del 1994) ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1 della
legge 471 del 1988, "nella parte in cui sottopone al termine di
decadenza del 31 dicembre 1991 la facoltà dei laureati in medicina e
chirurgia, immatricolati negli anni accademici 1980/1985 di optare
per l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio
dell'attività di cui all'art. 2 della legge 24 luglio 1985 n. 409"
(ovverosia della professione di odontoiatra);
che nella seconda ordinanza si sostiene che la fattispecie
oggetto del giudizio è diversa da quella decisa con la sentenza n.
100 del 1989, giacché sarebbe addirittura di ostacolo alla facoltà
di opzione la circostanza del mancato conseguimento dell'abilitazione
professionale - richiesta anch'essa dalla norma impugnata - in epoca
anteriore alla scadenza del termine del 31 dicembre 1991, con la
conseguenza che l'attrice verrebbe discriminata, in modo
irragionevole rispetto ad altri soggetti, ai quali la legge riconosce
un identico beneficio in relazione ad una medesima situazione di
fatto, subordinando poi "il concreto godimento del beneficio
all'esercizio di una opzione entro un determinato termine di
decadenza", senza considerare che la possibilità di esercizio
dell'opzione può dipendere da circostanze del tutto estranee alla
posizione di fatto cui è ricollegato il beneficio e del tutto
indipendenti dalla volontà del beneficiario;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello
Stato, richiamando le deduzioni esposte in analogo giudizio,
conclusosi con l'ord. n. 244 del 1994 di questa Corte nel senso della
manifesta inammissibilità;
che in particolare la difesa dello Stato - dopo aver ricordato
che la professione di dentista, separata ed autonoma da quella di
medico-chirurgo, è stata istituita in Italia con la legge n. 409 del
1985, emanata in attuazione della direttive comunitarie nn. 686 e 687
del 1978, relative al reciproco riconoscimento dei diplomi di
dentista, per agevolare l'esercizio del diritto di stabilimento e
della libera prestazione dei servizi in questo settore professionale
- ha osservato che "sulla legge n. 471 del 1988 la Commissione delle
comunità europee ha aperto una procedura di infrazione ai sensi
dell'art. 169 del Trattato, tuttora pendente dinanzi alla Corte di
giustizia delle comunità (causa C-40/93)", soggiungendo che "la
Commissione contesta che con questa legge la Repubblica italiana ha
violato le direttive citate per il fatto di consentire, oltre i
limiti temporali inderogabilmente fissati dall'art. 19 della direttiva
78/686/CEE, l'accesso alla professione di dentista a persone prive
della formazione professionale richiesta dalla normativa comunitaria,
perché in possesso della sola laurea in medicina e non anche del diploma di specializzazione)", per cui "questo stato delle cose è
certamente non privo di rilevanza ai fini della verifica della
costituzionalità, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, della
apposizione di un termine per l'esercizio della facoltà di
iscrizione all'albo degli odontoiatri" e, in generale, della norma
impugnata;
Considerato che nella richiamata ordinanza n. 244 del 1994, con la
quale sono state decise questioni identiche a quella ora sollevata
dal Tribunale di Salerno (reg. ord. n. 533 del 1994), si osservò che
nelle ordinanze di rimessione mancava "ogni cenno di motivazione sul
profilo, già esistente al momento della rimessione delle questioni
di legittimità costituzionale - e sul quale si sofferma anche
l'Avvocatura generale dello Stato nelle citate deduzioni difensive -
della compatibilità della norma impugnata con le direttive
comunitarie del Consiglio nn. 686 e 687 del 25 luglio 1978 (in
Gazzetta ufficiale delle comunità europee n. L 233 del 24 agosto
1978)" e che "tale profilo, attenendo alla operatività della norma
oggetto degli incidenti di costituzionalità, investe la rilevanza
delle questioni, onde di esso ogni giudice, nel sollevarle, deve
farsi carico ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87,
pena l'inammissibilità delle questioni medesime (ordd. nn. 269, 79,
8 del 1991, 450, 389, 78 del 1990, 152 del 1987)";
che le medesime considerazioni devono essere svolte anche per
quanto riguarda la questione sollevata dal Tribunale di Verona (reg.
ord. n. 563 del 1994) che investe la stessa norma legislativa, sotto
un profilo che - seppur relativo al tempo del conseguimento
dell'abilitazione e quindi ad una circostanza temporalmente
precedente quella dell'esercizio del diritto di opzione ai fini
dell'iscrizione all'albo - presuppone in ogni caso che il giudice si
faccia carico della compatibilità della norma di cui deve fare
applicazione con la disciplina comunitaria e quindi della
operatività della stessa;
che, pertanto, mancando nell'ordinanza di rimessione ogni cenno
di motivazione sul punto, la questione è anch'essa manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 31 ottobre
1988 n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina
e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), sollevate,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di
Salerno (reg. ord. n. 533 del 1994) e dal Tribunale di Verona (reg.
ord. n. 563 del 1994) con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte