Ordinanza n. 38/2001
Altra decisione · depositata il 14/02/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 100Costituzione
- art. 9295Costituzione
- art. 9d.lgs. 303/1999
- art. 11legge 59/1997
- art. 3legge 20/1994
- art. 12legge 59/1997
citata
- art. 134Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito dell'emanazione dell'art. 9, comma 7, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 agosto 2000 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei ministri) e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 settembre 2000 (Modifiche all'art. 6 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000,
recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei ministri), promosso dalla Corte dei conti, con ricorso
depositato il 20 ottobre 2000 ed iscritto al n. 169 del registro
ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti, a seguito della
deliberazione n. 96 del 12 ottobre 2000 della Sezione del controllo,
ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello
Stato nei confronti del Governo, in relazione all'art. 9, comma 7,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 4 agosto 2000 (Ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei ministri) e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000 (Modifiche
all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri), per violazione degli artt. 76
e 100, secondo comma, della Costituzione, in relazione alla legge
14 gennaio 1994, n. 20 (art. 3), e alla legge 15 marzo 1997, n. 59
(artt. 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 2);
che la Corte dei conti premette di avere sollevato, con
precedente ricorso, conflitto di attribuzioni nei confronti del
Governo (reg. amm. confl. n. 160) in relazione allo stesso art. 9,
comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999 nonché a due
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati, sulla
base della suddetta norma, rispettivamente in data 23 dicembre 1999 e
in data 15 aprile 2000;
che peraltro la ricorrente, nel rilevare che il secondo dei
citati decreti è stato nel frattempo abrogato e sostituito dal
d.P.C.m. 4 agosto 2000 (Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri), a sua volta marginalmente
modificato dal d.P.C.m. 12 settembre 2000 (Modifiche all'art. 6 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000,
recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei ministri) e che la materia del precedente ricorso per
conflitto è da ritenere venuta meno in parte qua, promuove il
presente conflitto, svolgendo argomentazioni e deducendo profili
corrispondenti a quelli già contenuti nel ricorso precedente;
che in particolare, circa i presupposti oggettivi e
soggettivi del conflitto, la Corte dei conti rinvia per relationem al
ricorso anteriore: per quanto concerne la legittimazione soggettiva,
facendo riferimento alla giurisprudenza costituzionale che ha
riconosciuto alla Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di
controllo, la qualità di potere dello Stato (sentenze nn. 406 del
1989, 466 del 1993, 302 del 1995, 457 del 1999); per quanto concerne
i presupposti oggettivi, richiamando il precedente costituito dalla
sentenza n. 457 del 1999 a proposito dell'ammissibilità di conflitti
su atti con forza di legge, non avendo il conflitto "ad oggetto ...
l'annullamento per illegittimità costituzionale di un determinato
atto legislativo", bensì proponendosi "di ottenere la rimozione di
qualsiasi comportamento, atto o attività cui sia ascrivibile la
lesione delle ... competenze" costituzionalmente riconosciute;
che, nel merito, nel ricorso si rileva che la legge n. 20 del
1994, nell'introdurre una generale funzione di controllo sulla
gestione, ha mantenuto - con il suo art. 3 - in capo alla Corte dei
conti il controllo preventivo di legittimità su alcune categorie di
atti del Governo; ma l'art. 9, comma 7, del decreto legislativo
n. 303 del 1999 ha inciso su tale assetto, sottraendo al controllo i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in base
all'art. 7 dello stesso decreto legislativo, attinenti
all'organizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
che, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 4 agosto 2000, come modificato dal decreto del 12 settembre
2000, costituirebbe il portato della illegittima abrogazione parziale
dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 a opera dell'art. 9, comma 7,
del decreto legislativo n. 303 del 1999, e pertanto è impugnato
assieme a quest'ultimo;
che, ancora, nel ricorso si lamenta da un lato la violazione
dell'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega riguardo
all'emanazione del citato decreto legislativo n. 303, poiché gli
artt. 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 2, della legge n. 59 del
1997, nel conferire al Governo la delega alla "razionalizzazione"
dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio, non lo avrebbero in
alcun modo autorizzato a emanare una disciplina riduttiva dell'area
del controllo preventivo di legittimità, disciplina che
rappresenterebbe dunque una non consentita "incisione del regime dei
controlli sui "nuovi atti amministrativi del Governo".
che inoltre, complessivamente, gli atti impugnati
violerebbero le attribuzioni conferite alla Corte dei conti
dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, sottraendo a essa
competenze che la ricorrente ritiene definite da un "quadro
costituzionale rigido ed immodificabile" che risulterebbe dal
parallelismo inderogabile tra il complesso degli artt. 92-95 della
Costituzione e i termini soggettivi e oggettivi della funzione di
controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo assegnata
alla ricorrente.
Considerato che la Corte dei conti, in persona del suo
Presidente, sulla base della deliberazione n. 96 del 12 ottobre 2000
della Sezione del controllo, ha proposto ricorso per conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, in
relazione all'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000
(Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei ministri) e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 settembre 2000 (Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri), per
violazione degli artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione,
in relazione alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (art. 3), e alla legge
15 marzo 1997, n. 59 (artt. 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 2);
che, nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte
è chiamata a deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilità
del ricorso sotto il profilo dell'esistenza della "materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";
che, dal punto di vista dei presupposti soggettivi, alla
Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo
preventivo di legittimità sugli atti del Governo, spetta la
legittimazione a proporre conflitto costituzionale di attribuzioni a
norma dell'art. 134 della Costituzione, in quanto tale funzione, sia
pure di natura ausiliare, è caratterizzata, oltre che dalla sua
previsione nell'art. 100, secondo comma, della Costituzione, dalla
posizione di piena indipendenza dell'organo chiamato a esercitarla
(sentenze nn. 406 del 1989 e 302 del 1995);
che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso è
indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da
norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne
competenze della Corte dei conti configurate dalla legge 14 gennaio
1994, n. 20, riconducibili alla previsione dell'art. 100, secondo
comma, della Costituzione;
che, circa il profilo dell'idoneità a determinare conflitto
di atti aventi natura legislativa, quali il decreto legislativo
n. 303 del 1999 in questione, questa Corte ha già dato una risposta
affermativa (sentenza n. 457 del 1999; ordinanze nn. 573, 280 e 23
del 2000, 323 del 1999);
che dal ricorso è dato ricavare le ragioni del conflitto e
le norme costituzionali che regolano la materia, secondo quanto
prescrive l'art. 26, primo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, il conflitto
di attribuzioni proposto dalla Corte dei conti con il ricorso
indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata
comunicazione della presente ordinanza all'organo ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona
del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere
successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte
entro il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte