Ordinanza n. 380/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/11/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 645, secondo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 30 marzo 1985 dal Presidente del Tribunale di Firenze, iscritta al
n. 485 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 291- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 marzo 1985 (comunicata il
10 aprile e notificata l'11 giugno successivi; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 291- bis dell'11 dicembre 1985 e iscritta al n.
485 R.O. 1985) sul ricorso proposto dalla Ditta ESP-IM contro la
s.n.c. Ditta Calderone e C. per conseguire decreto ingiuntivo, il
Presidente del Tribunale civile di Firenze ha sollevato d'ufficio e
giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 645 co. 2 c.p.c. sul riflesso che tale norma consente al
debitore ingiunto un'opposizione che - trattata con il rito ordinario
e con i tempi della giustizia civile - apre la via di una lunghissima
dilazione dell'adempimento;
che avanti la Corte le parti non si sono costituite e che ha
spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei ministri,
l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo, con
atto depositato il 31 dicembre 1985, per la inammissibilità e
comunque per l'infondatezza della proposta questione;
Considerato che - in disparte i dubbi sulla sua tempestività - la
questione nei termini in cui il giudice a quo l'ha proposta si
risolve nel generico auspicio di un giudizio di opposizione che non
sia caratterizzato dai tempi lunghi dell'ordinario processo ma abbia
connotati di maggiore snellezza e celerità, il suo scioglimento
sfugge al ministero di questa Corte ed è riservato al Parlamento e,
pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 645 co. 2 c.p.c., sollevata, per contrasto
con gli artt. 24 e 97 Cost., con ordinanza 30 marzo 1985 del
Presidente del Tribunale civile di Firenze (n. 485 R.O. 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte