Ordinanza n. 380/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28Statuto dei lavoratori
- art. 2legge 847/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8
novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto
1973 n. 533 e la procedura di cui all'art. 28 della legge 20 maggio
1970 n. 300), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1980 dal
Pretore di Brescia, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno
1980;
Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Bisider nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel giudizio di opposizione proposto dalla s.p.a.
Bisider contro la FIOM-CGIL ed altri avverso un decreto emesso ai
sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il Pretore di
Brescia ha sollevato, su istanza della società opponente, questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., del secondo comma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n.
300, nel testo novellato dall'art. 2 della legge 8 novembre 1977 n.
847, norma che esclude la revoca dell'efficacia esecutiva del decreto
di repressione della condotta antisindacale sino alla sentenza con
cui il pretore-giudice del lavoro definisce il giudizio di
opposizione avverso il decreto medesimo;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la società
Bisider sostenendo ancora la illegittimità della norma impugnata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
svolgendo argomentazioni dirette a dimostrare l'infondatezza della
questione;
Considerato che la disposizione censurata non attua una
irrazionale compressione del diritto di difesa delle parti giacché
il decreto pretorile immediatamente esecutivo, di cui si discute, è
adottato nell'ambito di un procedimento che, sebbene sommario, si
svolge nel contraddittorio dei soggetti interessati;
che la limitazione della possibilità di sospendere l'efficacia
esecutiva alla sola sentenza di definizione del giudizio di
opposizione costituisce una scelta di politica legislativa diretta ad
una maggior tutela dei lavoratori organizzati in sindacato: scelta
non irrazionale, in quanto diretta alla tutela della parte ritenuta
meritevole di una più intensa tutela anche sul piano processuale;
che per questa ragione la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 20 maggio
1970 n. 300, nel testo novellato dall'art. 2 della legge 8 novembre
1977 n. 847, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte