Corte costituzionale

Ordinanza n. 380/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8

novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto

1973 n. 533 e la procedura di cui all'art. 28 della legge 20 maggio

1970 n. 300), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1980 dal

Pretore di Brescia, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno

1980;

Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Bisider nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel giudizio di opposizione proposto dalla s.p.a.

Bisider contro la FIOM-CGIL ed altri avverso un decreto emesso ai

sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il Pretore di

Brescia ha sollevato, su istanza della società opponente, questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., del secondo comma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n.

300, nel testo novellato dall'art. 2 della legge 8 novembre 1977 n.

847, norma che esclude la revoca dell'efficacia esecutiva del decreto

di repressione della condotta antisindacale sino alla sentenza con

cui il pretore-giudice del lavoro definisce il giudizio di

opposizione avverso il decreto medesimo;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la società

Bisider sostenendo ancora la illegittimità della norma impugnata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

svolgendo argomentazioni dirette a dimostrare l'infondatezza della

questione;

Considerato che la disposizione censurata non attua una

irrazionale compressione del diritto di difesa delle parti giacché

il decreto pretorile immediatamente esecutivo, di cui si discute, è

adottato nell'ambito di un procedimento che, sebbene sommario, si

svolge nel contraddittorio dei soggetti interessati;

che la limitazione della possibilità di sospendere l'efficacia

esecutiva alla sola sentenza di definizione del giudizio di

opposizione costituisce una scelta di politica legislativa diretta ad

una maggior tutela dei lavoratori organizzati in sindacato: scelta

non irrazionale, in quanto diretta alla tutela della parte ritenuta

meritevole di una più intensa tutela anche sul piano processuale;

che per questa ragione la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 20 maggio

1970 n. 300, nel testo novellato dall'art. 2 della legge 8 novembre

1977 n. 847, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte