Ordinanza n. 380/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/10/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3legge 155/1993
- art. 8legge 155/1993
citata
- art. 134Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra i
poteri dello Stato sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti
del Governo della Repubblica, con ricorso depositato in Cancelleria
il 21 giugno 1993 ed iscritto al n. 48 del registro ammissibilità
conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993, il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che gli articoli 3 ed 8 del decreto-legge 22 maggio 1993,
n. 155, prevedono riduzioni ai contributi spettanti alle
amministrazioni provinciali e limitano, inoltre, l'ammontare dei
mutui che la Cassa depositi e prestiti può concedere per il
finanziamento degli investimenti degli enti locali;
che la Provincia di Torino ritiene che tali disposizioni
compromettano l'esercizio delle sue funzioni, costituzionalmente
garantite, e ledano altresì la sua autonomia finanziaria e
statutaria;
che contro le norme del decreto-legge, prima indicate, la
Provincia ha sollevato conflitto di attribuzione fra i poteri dello
Stato nei confronti del Governo della Repubblica, invocando, a
sostegno dell'ammissibilità del ricorso, la sent. n. 69 del 1978 di
questa Corte;
Considerato che non sussistono i requisiti di ordine soggettivo
prescritti dal primo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.
87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte), dal
momento che la Provincia non agisce come soggetto appartenente al
complesso di autorità costituenti lo Stato, nell'accezione propria
dell'art. 134 della Costituzione;
che non vale il richiamo della ricorrente alla sent. n. 69 del
1978, giacché la nozione di "potere dello Stato", ai sensi dell'art.
134 della Costituzione, può estendersi - come è stato già chiarito
(v., ad es., l'ord. 23 maggio 1990) - a figure esterne
all'organizzazione dello Stato nei soli casi in cui queste esercitino
poteri che rientrano nello svolgimento di più ampie funzioni, i cui
atti finali siano imputati allo Stato-autorità;
che le considerazioni svolte assorbono ogni ulteriore profilo
d'inammissibilità;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra i poteri
dello Stato, sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti del
Governo della Repubblica, in relazione agli artt. 3 e 8 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza
pubblica), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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AVVERTENZA: La decisione sopra pubblicata è relativa al
ricorso n. 48 reg. unico amm. confl. riportato alla pag. 29
della presente Gazzetta Ufficiale.
ECLI:IT:COST:1993:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte