Ordinanza n. 380/2002
Altra decisione · depositata il 23/07/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
citata
- art. 3Costituzione
- art. 2Costituzione
- art. 95Costituzione
- art. 15d.lgs. 470/1993
- art. 17d.lgs. 470/1993
- art. 18d.lgs. 470/1993
- art. 19d.lgs. 470/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
deliberazione della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige n. 2327
del 27 ottobre 1994, recante "Recepimento normativa risultante
dall'accordo sindacale di data 20 ottobre 1994 riguardante il
personale non dirigente della Regione e delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano e
contenente prime misure di omogeneizzazione interna al comparto in
attuazione dell'articolo 6 dell'accordo sindacale 3 febbraio 1994 in
attesa della futura contrattazione", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 gennaio 1995,
depositato in cancelleria il 3 febbraio 1995 e iscritto al n. 3 del
registro conflitti 1995.
Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;
Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il Giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi
Manzi per la Regione Trentino-Alto Adige.
Ritenuto che con ricorso notificato il 28 gennaio 1995 e
depositato il successivo 3 febbraio, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della
Regione Trentino-Alto Adige, in relazione alla deliberazione della
giunta regionale 27 ottobre 1994, n. 2327 (Recepimento normativa
risultante dall'accordo sindacale di data 20 ottobre 1994 riguardante
il personale non dirigente della Regione e delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano e
contenente prime misure di omogeneizzazione interna al comparto in
attuazione dell'articolo 6 dell'accordo sindacale 3 febbraio 1994 in
attesa della futura contrattazione), assumendo il contrasto di detta
delibera con gli artt. 15, 17, 18 e 19 del decreto legislativo
10 novembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego), e chiedendone,
conseguentemente, l'annullamento;
che il Governo rileva che il provvedimento per il quale è
insorto il conflitto è stato emanato sulla base di una legislazione
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento e stato
giuridico ed economico del personale regionale che non è stata
adeguata, nei modi e nei termini prescritti dal decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale
di indirizzo e coordinamento), alla legislazione nazionale di
principio, costituita (a) dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega
al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline
in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di
finanza territoriale), (b) dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego), nonché (c) dai decreti legislativi, correttivi del
precedente, n. 470 del 1993 e 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori
modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico
impiego);
che, in particolare, il ricorrente, richiamata la procedura
prevista per la contrattazione collettiva nel pubblico impiego con
l'intervento della Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo
n. 470 del 1993 - che prevede che i contratti concernenti i
"comparti" del personale regionale, provinciale e comunale devono
essere preceduti da un contratto collettivo nazionale stipulato tra
l'Agenzia e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
secondo uno schema il cui fine principale è quello del contenimento
della spesa pubblica del personale regionale e degli enti locali, con
la riserva allo Stato della competenza alla definizione del
trattamento economico uniforme di detto personale su tutto il
territorio nazionale - e rilevato che tra le parti è stato stipulato
un protocollo d'intesa, approvato con d.P.C.m. 28 aprile 1994,
osserva (a) che la delibera per cui è promosso il conflitto rende
evidente che la contrattazione in essa considerata è disciplinata da
atti amministrativi attuativi della legislazione regionale, la quale
però non è stata adeguata ai principi della legislazione statale in
materia, (b) che per questo mancato adeguamento è stato in
precedenza promosso, dallo stesso Governo, separato ricorso (iscritto
al reg. ricorsi n. 57 del 1994), a norma del citato art. 2 del
decreto legislativo n. 266 del 1992, (c) che l'"esito scontato" del
giudizio per mancato adeguamento renderebbe "evidente" come la
Regione Trentino-Alto Adige, con l'adozione del decreto impugnato,
abbia travalicato i limiti della propria competenza, con il
recepimento delle clausole di un accordo stipulato in sede locale al
quale la Giunta regionale avrebbe piuttosto dovuto negare efficacia,
(d) che, inoltre, l'atto per cui è insorto il conflitto viola
l'art. 3 della Costituzione, introducendo un'ingiustificata
disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici, l'art. 2 della
Costituzione, sottraendo una categoria di dipendenti al dovere di
concorrere all'interesse generale, e l'art. 95 della Costituzione,
interferendo gravemente con la direzione politica generale del Paese
assegnata al Governo, (e) che per le suddette ragioni l'atto in
questione deve essere annullato;
che nel giudizio così promosso si è costituita la Regione
Trentino-Alto Adige, chiedendo il rigetto del ricorso, perché
inammissibile e infondato, osservando, in una memoria successivamente
depositata, che, secondo l'art. 2 della legge n. 421 del 1992, i
principi e criteri direttivi posti al legislatore delegato
costituiscono, per le regioni e le province autonome, "norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica", e che la
medesima formulazione è ripetuta anche nell'art. 1, comma 3, del
decreto legislativo n. 29 del 1993, con la conseguenza, secondo la
resistente, che in nessun momento il legislatore statale ha pensato
che si dovesse arrivare a una normativa uniforme dell'impiego statale
e dell'impiego nelle regioni ad autonomia differenziata, dovendosi
piuttosto ragionare in termini di discipline autonome, nei limiti dei
principi di riforma contenuti nella legge di delega, e con
l'ulteriore conseguenza che la costituzionalità del sistema di
contrattazione collettiva istituito in Trentino-Alto Adige deve
essere valutata con esclusivo riferimento a quanto stabilito nella
legge n. 421 del 1992, restando estraneo - perché inoperante nei
confronti della Regione resistente - il contenuto del decreto
legislativo n. 29 del 1993 e relative integrazioni;
che, secondo le suddette argomentazioni, la Regione
Trentino-Alto Adige non potrebbe dunque essere ricompresa nell'area
di disciplina del sistema di contrattazione in tema di pubblico
impiego delineato dalla legislazione statale, poiché le regioni a
statuto speciale, sostiene la resistente, possono - non debbono -
avvalersi, nella contrattazione, dell'attività dell'Agenzia;
che la difesa della Regione Trentino-Alto Adige conclude
osservando che l'atto regionale nel suo complesso non potrebbe dirsi
in contrasto con alcun principio di riforma desumibile dalle norme
statali, avendo essa "semplicemente preferito, nell'ambito della
propria autonomia costituzionale, una diversa via per dare disciplina
provvisoria a taluni aspetti economici del rapporto con il personale,
nell'attesa della disciplina definitiva";
che con successiva memoria, depositata il 15 maggio 2002, la
Regione resistente ha rilevato che nel citato giudizio in via
principale per "mancato adeguamento" di cui al ricorso n. 57 del
1994, obiettivamente connesso al conflitto in quanto avente a oggetto
la legislazione regionale sulla base della quale è stata adottata la
delibera della giunta oggetto del conflitto medesimo, il ricorrente
Presidente del Consiglio dei ministri ha formulato atto di rinuncia,
con il che il giudizio di legittimità costituzionale per mancato
adeguamento è comunque destinato a estinguersi, anche se precisa la
Regione la materia del contendere dovrebbe dirsi già cessata a
seguito della approvazione della legge regionale del Trentino-Alto
Adige 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale),
con la quale è stata dettata una normativa adeguata ai principi
della legge statale n. 421 del 1992;
che con atto depositato il 20 maggio 2002, l'Avvocatura dello
Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilevato che
la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione
disposta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha mutato il
rapporto tra la potestà legislativa dello Stato e quella delle
Regioni, in particolare nel senso che l'interesse nazionale non
costituisce più un limite generale all'esercizio delle competenze
legislative regionali, e che per questo il ricorso per conflitto di
attribuzioni, in quanto "conseguenza immediata del ricorso per il
mancato adeguamento della legislazione regionale a quella statale"
fondato sul ricordato principio, "ha perso interesse";
che pertanto l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato per il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme delibera di
quest'ultimo adottata in data 3 maggio 2002, di rinunciare al ricorso
per conflitto di attribuzioni;
che in prossimità dell'udienza la difesa della Regione
Trentino-Alto Adige ha a sua volta depositato, su conforme delibera
della giunta regionale del 17 aprile 2002, atto di accettazione della
rinuncia.
Considerato che, a norma dell'art. 27, ultimo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la
rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della
controparte, produce l'effetto di estinguere il processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte