Ordinanza n. 381/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11r.d.l. 1509/1927
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 11legge 1760/1928
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del r.d.l.
29 luglio 1927 n. 1509 conv. nella legge 5 luglio 1928, n. 1760
(Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno),
promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1979 dal Pretore di
Rho, iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 dell'anno 1980;
Visto l'atto di costituzione del Consorzio agrario provinciale di
Milano;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto
da Franco Fortini contro il Consorzio agrario provinciale di Milano,
il Pretore di Rho ha sollevato, su istanza di parte, questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost.,
dell'art. 11 della legge 5 luglio 1928 n. 1760 (recte: del r.d.l. 29
luglio 1927 n. 1509 convertito nella legge 5 luglio 1928 n. 1760); e
ciò perché detta norma, nel disciplinare la speciale procedura di
sequestro e di vendita dei beni dell'agricoltore inadempiente a
tutela del credito agrario, stabilisce che il pretore adito
dall'istituto mutuante possa, assunte soltanto sommarie informazioni,
disporre il sequestro e la vendita "degli oggetti sottoposti a
privilegio";
che ad avviso del giudice rimettente la disposizione censurata
importerebbe che il pretore possa adottare i provvedimenti di
sequestro e di vendita richiesti dall'istituto mutuante anche senza
sentire il debitore esecutato, con la conseguenza che costui potrebbe
svolgere la sua difesa solo in un momento successivo all'emanazione
dei suddetti provvedimenti ed esclusivamente in relazione al ricavato
della vendita;
che sempre secondo il giudice a quo la norma denunciata, così
interpretata, si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost.;
che si è costituito dinanzi alla Corte il Consorzio agrario
provinciale di Milano richiamando le considerazioni svolte dalla
Corte nella decisione n. 37 del 1973 e sollecitando una pronuncia di
manifesta infondatezza;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 del r.d.l. 29 luglio 1927 n. 1509 (convertito nella
legge 5 luglio 1928 n. 1760) è stata già esaminata dalla Corte,
sotto lo stesso profilo, con la ricordata sentenza n. 37 del 1973 ed
è stata dichiarata infondata in quanto da un lato, la specialità
della procedura è giustificata in genere dalle discipline svolte a
favorire il credito agrario, e, in ispecie, la procedura è
consentita soltanto nel caso in cui sussistano rigorosi requisiti di
legge, senza che peraltro sia vietato al debitore di intervenire e
svolgere la sua difesa;
che nell'ordinanza di rinvio non sono stati dedotti motivi nuovi
che inducano la Corte a discostarsi dalla sua precedente pronuncia;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 del r.d.l. 29 luglio 1927 n. 1509,
convertito nella legge 5 luglio 1928 n. 1760, sollevata, in
riferimento all'art. 24 Cost., dal Pretore di Rho con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte