Corte costituzionale

Ordinanza n. 381/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11r.d.l. 1509/1927

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del r.d.l.

29 luglio 1927 n. 1509 conv. nella legge 5 luglio 1928, n. 1760

(Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno),

promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1979 dal Pretore di

Rho, iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 dell'anno 1980;

Visto l'atto di costituzione del Consorzio agrario provinciale di

Milano;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto

da Franco Fortini contro il Consorzio agrario provinciale di Milano,

il Pretore di Rho ha sollevato, su istanza di parte, questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost.,

dell'art. 11 della legge 5 luglio 1928 n. 1760 (recte: del r.d.l. 29

luglio 1927 n. 1509 convertito nella legge 5 luglio 1928 n. 1760); e

ciò perché detta norma, nel disciplinare la speciale procedura di

sequestro e di vendita dei beni dell'agricoltore inadempiente a

tutela del credito agrario, stabilisce che il pretore adito

dall'istituto mutuante possa, assunte soltanto sommarie informazioni,

disporre il sequestro e la vendita "degli oggetti sottoposti a

privilegio";

che ad avviso del giudice rimettente la disposizione censurata

importerebbe che il pretore possa adottare i provvedimenti di

sequestro e di vendita richiesti dall'istituto mutuante anche senza

sentire il debitore esecutato, con la conseguenza che costui potrebbe

svolgere la sua difesa solo in un momento successivo all'emanazione

dei suddetti provvedimenti ed esclusivamente in relazione al ricavato

della vendita;

che sempre secondo il giudice a quo la norma denunciata, così

interpretata, si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost.;

che si è costituito dinanzi alla Corte il Consorzio agrario

provinciale di Milano richiamando le considerazioni svolte dalla

Corte nella decisione n. 37 del 1973 e sollecitando una pronuncia di

manifesta infondatezza;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 del r.d.l. 29 luglio 1927 n. 1509 (convertito nella

legge 5 luglio 1928 n. 1760) è stata già esaminata dalla Corte,

sotto lo stesso profilo, con la ricordata sentenza n. 37 del 1973 ed

è stata dichiarata infondata in quanto da un lato, la specialità

della procedura è giustificata in genere dalle discipline svolte a

favorire il credito agrario, e, in ispecie, la procedura è

consentita soltanto nel caso in cui sussistano rigorosi requisiti di

legge, senza che peraltro sia vietato al debitore di intervenire e

svolgere la sua difesa;

che nell'ordinanza di rinvio non sono stati dedotti motivi nuovi

che inducano la Corte a discostarsi dalla sua precedente pronuncia;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 del r.d.l. 29 luglio 1927 n. 1509,

convertito nella legge 5 luglio 1928 n. 1760, sollevata, in

riferimento all'art. 24 Cost., dal Pretore di Rho con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte